La scelta di non scorrere la graduatoria è discrezionalità amministrativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12440 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce un diritto soggettivo dei candidati, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità amministrativa nella copertura del posto disponibile, salvo che un obbligo in tal senso sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando. Il diritto all’assunzione sorge solo al completamento di una fattispecie complessa, costituita dalla perdurante efficacia della graduatoria e dalla decisione dell’ente di avvalersene; in assenza di tale decisione, nessuna pretesa automaticamente consequenziale può derivare al candidato idoneo dalla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo. Il giudicato interno sulla sola questione di giurisdizione non incide sulle norme sostanziali applicabili, con la conseguenza che resta comunque esclusa la possibilità di disporre l’annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge.

Il Fatto

Un candidato, risultato idoneo al quarto posto nella graduatoria di un concorso per l’assunzione di un agente di polizia municipale, aveva chiesto al giudice il riconoscimento del diritto a essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune, con decorrenza dal settembre 2013, o in subordine il risarcimento dei danni. La domanda si fondava sulla mancata assunzione tramite scorrimento della graduatoria, che l’ente aveva invece bypassato prima procedendo ad assunzioni a tempo determinato e poi coprendo posti vacanti mediante procedure di mobilità volontaria.

Il Tribunale aveva inizialmente dichiarato il difetto di giurisdizione; la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. A seguito di riassunzione, il giudice di merito aveva respinto la domanda, ritenendo facoltativo e non obbligatorio il ricorso allo scorrimento della graduatoria, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità amministrativa. Da tale sentenza il candidato proponeva ricorso per cassazione, resistito dal Comune.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 91, quarto comma, TUEL (d.lgs. n. 267/2000), per avere la Corte di merito riconosciuto carattere solo facoltativo allo scorrimento delle graduatorie di idoneità. Chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza di un obbligo dell’ente di procedere all’assunzione degli idonei, la Suprema Corte ha affermato che la decisione di utilizzare le graduatorie costituisce espressione di potere discrezionale, non sindacabile dal giudice ordinario, salvo che un obbligo di scorrimento derivi da contrattazione collettiva o dal bando di concorso.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ricostruito l’iter seguito dal Comune, evidenziando come l’amministrazione avesse preventivamente effettuato una ricognizione del personale ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, individuando una carenza specifica di addetti alla sicurezza idonei alla conduzione di motociclette. Tale esigenza professionale era stata chiarita anche nella documentazione di gara, evidenziando la necessità di figure esperte, anche in regime di part-time, senza oneri formativi. La Corte ha quindi ritenuto la scelta dell’ente coerente con i principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, rispettosa dei vincoli di finanza pubblica e adeguatamente motivata.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che l’intervenuto giudicato interno sulla questione di giurisdizione non incide sulle norme sostanziali applicabili alla controversia, in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; ne consegue che il giudice ordinario non può disporre l’annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge, ma solo eventualmente accertare la responsabilità dell’amministrazione.

Il secondo motivo, relativo alla dedotta illegittimità dei contratti a termine stipulati dall’ente, è stato rigettato perché l’illegittimità non risultava né dimostrata né accertata incidentalmente nel giudizio di merito. Il terzo motivo, con cui si deduceva che l’assunzione tramite mobilità volontaria non può prevalere in ogni caso sullo scorrimento della graduatoria, è stato dichiarato inammissibile per non essersi confrontato adeguatamente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale non aveva affermato una preferenza assoluta per la mobilità, ma aveva valutato la scelta come conforme all’esercizio della discrezionalità amministrativa.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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