Il patto di prova è escluso dal CCNL in caso di subentro nel servizio appaltato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6910 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del contratto collettivo che esclude l’apposizione del patto di prova in caso di assunzione di personale a seguito di successione in un servizio appaltato si interpreta estensivamente e trova applicazione per tutte le ipotesi di affidamento di un servizio di ristorazione in appalto, ivi compreso il servizio di bar e caffetteria. L’invalidità del patto di prova deriva dallo specifico divieto imposto dalla fonte contrattuale collettiva, non dall’art. 2096 cod. civ., sicché il recesso intimato in relazione a un patto nullo integra un’ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 128/2024.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato la nullità del patto di prova apposto al contratto di assunzione stipulato tra la lavoratrice e la società subentrante nella gestione del servizio di bar e caffetteria, a seguito di successione nell’appalto.
La società ricorrente ha contestato la decisione con cinque motivi, sostenendo l’inapplicabilità della disposizione contrattuale collettiva al servizio di bar e caffetteria e la legittimità del recesso intimato ad nutum all’esito del periodo di prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 338 del CCNL Pubblici Esercizi, in quanto la questione ha determinato la rimessione in pubblica udienza per l’interpretazione di una disposizione di un contratto collettivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
La disposizione contrattuale, rubricata «Cambi di gestione – condizioni», stabilisce che le assunzioni del personale addetto si intendono ex novo «senza l’effettuazione del periodo di prova». La società ricorrente ha sostenuto che l’articolato sul cambio di gestione, inserito nel Capo XII del Titolo XII del CCNL, sarebbe applicabile esclusivamente al settore della ristorazione collettiva (mense aziendali) e non al servizio di bar e caffetteria.
La Corte ha ritenuto infondata tale lettura. Il dato letterale della disposizione non presenta univocità tale da precludere un’interpretazione estensiva che tenga conto di elementi sistematici e della ratio della disciplina. La scelta delle Parti sociali di collocare nel Titolo XII, dedicato ai «Pubblici esercizi», sia il Capo XII sia il successivo Capo XIII sul subentro nei rapporti di concessione o locazione, manifesta l’intento di regolare tutti i fenomeni caratterizzati dai subentri e dai cambi di appalto nell’intera area dei pubblici esercizi. Ciò che rileva, per l’operatività della disciplina, è la dinamica della successione negli appalti, non essendo dirimente la tipologia dell’oggetto dell’attività di somministrazione.
La Corte ha precisato che l’architrave dell’intervento pattizio è l’esigenza di garantire la continuità occupazionale: ove fosse consentito a chi subentra nella gestione di apporre un patto di prova ai lavoratori che è obbligato ad assumere in virtù di una clausola sociale, risulterebbe illogicamente pregiudicata la finalità occupazionale della clausola, consentendo al datore di liberarsi dei dipendenti ai quali doveva garantire stabilità lavorativa. Il rigetto del secondo motivo, avente ad oggetto una ratio decidendi autonoma e idonea a sorreggere la decisione, ha reso inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso, attingendo le altre ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della pronuncia.
Il quarto motivo, concernente la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è stato altresì respinto, non ravvisandosi un errore di diritto ma una mera contestazione di valutazioni di fatto del giudice di merito. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, in applicazione del principio secondo cui il recesso intimato in relazione a un patto di prova nullo integra un’ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria. Il ricorso è stato pertanto rigettato nel suo complesso, con condanna della società al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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