Retribuzione dirigenza medica: debito orario erroneo e principio di onnicomprensività (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5522 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, determinata su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese, senza che il suo ammontare dipenda dal tempo effettivo dedicato al lavoro. Non sussiste pertanto alcun diritto alla compensazione del lavoro eccedente l’orario contrattuale, neppure quando l’eccedenza sia dipesa dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’azienda sanitaria per determinare il debito orario. In tale evenienza il dirigente potrà eventualmente far valere la responsabilità risarcitoria datoriale, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici.

Il Fatto

Un dirigente medico di primo livello, dipendente di un’azienda sanitaria locale, ha adito il giudice del lavoro per ottenere le differenze retributive derivanti dalla rideterminazione del cosiddetto debito orario relativo a ferie, malattie, festività, permessi e altre assenze similari, per il periodo dall’1.1.2012 al 3.10.2018.

L’azienda datrice aveva conteggiato il debito in 6 ore per ogni giornata non lavorata, mentre il debito orario giornaliero effettivo era pari a 6 ore e 20 minuti. Il Tribunale di Avellino e, in secondo grado, la Corte d’Appello di Napoli hanno accolto la domanda del lavoratore. Avverso tale decisione l’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 14 CCNL per l’Area della dirigenza medica del 3.11.2005, oltre al vizio di motivazione e alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Il motivo centrale è che, nella vigenza del principio di onnicomprensività della retribuzione, al dirigente medico non può essere riconosciuta alcuna remunerazione per l’orario eccedente quello contrattuale, quand’anche derivante da un erroneo calcolo del debito orario.

La Corte ha preliminarmente rilevato che le ulteriori censure esposte in rubrica non risultano sviluppate nell’esposizione del ricorso e devono considerarsi non esposte, in base al principio di diritto enunciato da Cass. n. 25672/2017. Ha quindi concentrato l’esame sulla sola violazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 14 del contratto collettivo.

Richiamando l’orientamento espresso da Cass. n. 20796/2024, il Collegio ha affermato che il dirigente medico non ha diritto a essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’azienda per determinare il debito orario minimo assolto. Il tempo effettivo di lavoro resta estraneo alla determinazione del corrispettivo, fissato su base mensile e in misura omnicomprensiva.

La Corte ha così ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso, escludendo che il solo errore di conteggio possa generare un credito retributivo. Ha precisato che l’eventuale pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo potrà formare oggetto del diverso rimedio risarcitorio, con onere di specifica allegazione e prova a carico del lavoratore.

Il ricorso è stato dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria. Le spese dell’intero processo sono state integralmente compensate, in considerazione dell’alternanza rispetto all’esito dei giudizi di merito conseguente alla peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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