La litis denuntiatio non legittima la condanna alle spese del controinteressato estraneo alla domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5839 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di riassunzione al controinteressato, evocato nel giudizio originario soltanto in ragione della previsione di cui all’art. 41, comma 2, d.lgs. n. 104/2010, assume valore di mera litis denuntiatio allorché la domanda proposta non sia diretta a incidere sulla sua posizione in graduatoria né a conseguire nei suoi confronti alcuna forma di riparazione. In tale evenienza, la volontaria costituzione in giudizio del soggetto così evocato non lo rende parte soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., con la conseguenza che la sua condotta processuale può essere valutata soltanto ai fini della regolazione delle spese, secondo i criteri di cui all’art. 92 c.p.c.
Il Fatto
Una lavoratrice dipendente di una azienda sanitaria locale, collocatasi al terzo posto nella graduatoria di una selezione interna per un incarico di coordinamento, adiva il giudice amministrativo e, successivamente, il giudice ordinario per sentirsi riconoscere il diritto alla seconda posizione, stante la rinuncia all’incarico della prima classificata. L’atto introduttivo veniva notificato anche alla prima e alla seconda classificata, quali controinteressate, ai sensi dell’art. 41, comma 2, d.lgs. n. 104/2010. Il tribunale accoglieva la domanda, condannando l’azienda e tutti i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese. In appello, la corte territoriale, riformando parzialmente la sentenza, escludeva la legittimazione passiva della prima classificata e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese del doppio grado in suo favore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con cui la lavoratrice censurava la statuizione sulle spese, assumendo che la notifica alla controinteressata avesse avuto valore di mera litis denuntiatio, non essendo stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che dalle conclusioni del ricorso introduttivo emergeva chiaramente che la richiesta di accertamento del diritto alla collocazione nella seconda posizione non coinvolgeva la prima classificata, avendo quest’ultima rinunciato all’incarico. La domanda, in caso di accoglimento, poteva incidere esclusivamente sulla posizione dell’azienda e del secondo classificato. La notifica alla prima classificata, pertanto, non era diretta a estrometterla dalla graduatoria, né a conseguire una sua condanna, ma soltanto a renderla edotta della prosecuzione del giudizio, con la conseguenza che la sua evocazione era giustificata unicamente dal disposto dell’art. 41, comma 2, d.lgs. n. 104/2010.
La Corte ha quindi precisato che l’assenza di domande rivolte nei confronti della controinteressata non poteva giustificare la condanna della ricorrente alle spese del doppio grado, non potendo quest’ultima essere considerata soccombente. La controinteressata, costituendosi in giudizio, aveva svolto difese in parte adesive a quelle dell’azienda, risultate infondate, contribuendo così alla prosecuzione della controversia con pari coinvolgimento e responsabilità.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e, decidendo la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese tra le parti, disponendo l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio e la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata.
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Nota della Redazione
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