Autoferrotranvieri: licenziamento nullo senza Consiglio di disciplina (Cass. civ. n. 12819/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri permane vigente la disciplina speciale contenuta nel R.d. n. 148/1931, caratterizzata da una rilevante matrice pubblicistica. Quando il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare richiede la decisione del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento spetta esclusivamente a tale organo collegiale terzo.
L’irrogazione della sanzione espulsiva direttamente da parte del datore di lavoro, nonostante la richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, non integra una mera irregolarità formale del procedimento, ma costituisce violazione di una norma imperativa attributiva del potere disciplinare a un organo diverso dal datore. Ne consegue la nullità del licenziamento ai sensi dell’art. 1418 c.c. e l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, commi primo e secondo, della legge n. 300/1970.
L’intervento del Consiglio di disciplina non è surrogabile dal rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 300/1970, né dalle giustificazioni rese dal lavoratore direttamente al datore di lavoro.
Il Fatto
La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato nullo il licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore del settore autoferrotranviario. La nullità era stata ravvisata nella violazione della procedura prevista dall’art. 53 del R.d. n. 148/1931, in particolare per la mancata consegna della relazione predisposta dai funzionari e, soprattutto, per la mancata convocazione del Consiglio di disciplina, espressamente richiesta dal lavoratore.
La società ricorreva per cassazione sostenendo, con quattro motivi, l’incompatibilità della disciplina speciale con il sistema generale delineato dall’art. 7 della legge n. 300/1970, la sufficienza delle garanzie procedurali previste dallo Statuto dei lavoratori e l’erronea qualificazione della violazione come causa di nullità anziché come mero vizio formale. Contestava inoltre l’applicazione della tutela reintegratoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ribadisce la perdurante vigenza della disciplina speciale degli autoferrotranvieri contenuta nel R.d. n. 148/1931. Tale normativa conserva una propria autonomia rispetto alla disciplina generale dello Statuto dei lavoratori, in ragione della particolare configurazione pubblicistica del settore. Nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 53, quando il lavoratore opta per l’intervento del Consiglio di disciplina, il potere di adottare la sanzione viene sottratto al datore di lavoro e attribuito all’organo collegiale terzo. L’eventuale mancata nomina dei componenti dell’organo da parte degli enti competenti non restituisce al datore il potere disciplinare.
La Corte distingue quindi tra violazioni meramente formali e inosservanze che incidono su passaggi procedimentali posti a presidio di valori fondamentali. Non ogni irregolarità dell’art. 53 comporta infatti la nullità. Nel caso esaminato, tuttavia, il licenziamento era stato adottato direttamente dalla società nonostante la richiesta del lavoratore di essere giudicato dal Consiglio di disciplina. Tale omissione incide sulla stessa titolarità del potere di irrogare la sanzione e sulle garanzie di terzietà, contraddittorio e difesa assicurate dall’organo collegiale.
La procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 300/1970 non può sostituire quella speciale: le giustificazioni eventualmente rese al datore o l’audizione svolta davanti allo stesso non equivalgono all’intervento del Consiglio di disciplina. La violazione assume pertanto natura sostanziale e determina la nullità della sanzione per contrasto con norma imperativa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria. La Cassazione rigetta quindi integralmente il ricorso e condanna la società alle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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