L’interpretazione contrattuale privilegia il comportamento successivo delle parti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24476 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, costituisce un criterio ermeneutico che, ai sensi dell’art. 1362 c.c., non può essere negativamente pretermesso per il solo fatto che il suo esito risulti difforme dal significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti. Il dato testuale, pur prioritario, non è decisivo: l’indagine sulla comune intenzione delle parti deve estendersi agli altri criteri legali, logici, teleologici e sistematici, ivi inclusa la condotta successiva, quando il testo appaia incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà. Ne consegue che, in tema di clausola di assorbimento del superminimo, il giudice di merito deve valutare il comportamento reiterato e univoco del datore di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali al fine di stabilire se la clausola sia omnicomprensiva o limitata a un determinato livello di contrattazione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 3719/2024, aveva confermato la decisione di primo grado che respingeva il ricorso di un gruppo di lavoratori volto a far dichiarare non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto sino al gennaio 2018 e a ottenere la restituzione delle somme detratte dalla società datrice di lavoro a decorrere da quella data. I giudici di appello avevano interpretato il «sovraminimo ad personam individuale» alla luce del suo tenore letterale, ritenendolo conforme alla regola generale dell’assorbibilità, e avevano escluso che il comportamento successivo della società, che per anni non aveva applicato l’assorbimento in occasione dei rinnovi della contrattazione collettiva, potesse condurre a un significato diverso da quello fatto palese dalle parole della clausola. Avverso tale pronuncia i lavoratori proponevano ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano la violazione dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che la condotta complessiva delle parti potesse rilevare a fronte del tenore letterale del testo contrattuale. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il proprio precedente di Cass. n. 13192/2025, reso in una controversia sovrapponibile e pronunciato proprio sulla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2880/2023, alla quale la decisione impugnata si era uniformata.
La Corte ha ricordato che il dato testuale, per quanto importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, poiché il significato delle dichiarazioni negoziali può dirsi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare. L’interpretazione del contratto è un percorso circolare che impone all’interprete di verificare la coerenza dell’intenzione ricostruita con la condotta complessiva dei contraenti, come già affermato da Cass. n. 32786/2022.
Nel caso di specie, la clausola di assorbimento si limitava a fare riferimento ai futuri ed eventuali aumenti retributivi del contratto collettivo senza specificarne il livello, sicché restava dubbia la sua portata. L’errore della Corte territoriale è stato quello di avere invertito i termini del ragionamento ermeneutico: per stabilire se la clausola fosse omnicomprensiva o riferibile alla sola contrattazione aziendale, i giudici di appello non potevano non considerare proprio il comportamento successivo della società, significativo per la durata (oltre un decennio) e per l’univocità con cui si era manifestato in occasione di due o tre rinnovi della contrattazione collettiva nazionale, nel senso di escludere l’assorbimento del superminimo.
La Corte ha inoltre precisato che l’art. 1362 c.c. assegna all’interprete il compito di ricercare la comune intenzione delle parti e non la sola lettera della clausola, la quale costituisce uno degli elementi dell’indagine ermeneutica. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo, concernente la prassi aziendale e la sua recedibilità, questione che resta sub iudice. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, perché proceda a nuova interpretazione della clausola alla luce del comportamento successivo dei contraenti.
Nota della Redazione
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