Dirigenti scolastici, aumenti contrattuali post quiescenza nella base pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 621 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il CCNL relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, all’art. 40, comma 3, estende integralmente alla determinazione del trattamento di quiescenza i benefici economici previsti dall’art. 39 del medesimo contratto, inclusi gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza successiva alla data di collocamento a riposo. Tale clausola deroga al criterio generale dell’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, che ancora la pensione alla retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio, poiché il dirigente cessato durante la vigenza del triennio contrattuale è considerato, a tali fini, ancora in servizio. La limitazione degli effetti ai soli scaglionamenti maturati alla cessazione opera per il trattamento di fine rapporto e le indennità, non per la pensione.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente scolastico collocata in quiescenza dall’1.9.2017, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018. In particolare ha invocato il computo integrale dei miglioramenti previsti dall’art. 39 del contratto — stipendio tabellare e retribuzione di posizione parte fissa — e degli incrementi con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 40.
L’Inps ha contestato la fondatezza del ricorso ed eccepito in via residuale la prescrizione quinquennale dei ratei. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sostenuto di aver correttamente adeguato la pensione secondo l’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, negando il diritto agli incrementi successivi al collocamento a riposo, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere o il rigetto parziale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale: se gli aumenti contrattuali maturati dopo la cessazione dal servizio entrino nella base pensionabile. Il nodo esegetico è l’avverbio “integralmente” contenuto nell’art. 40, comma 3, del contratto. Secondo il giudice contabile, quella formula estende per intero e senza distinzioni i trattamenti economici dell’art. 39, compresi gli incrementi successivi al collocamento a riposo.
Il Collegio rileva che la clausola contrattuale deroga al criterio dell’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, che determina la pensione sulla retribuzione dell’ultimo giorno di servizio. Il contratto attribuisce espressamente i miglioramenti anche al personale cessato durante la vigenza del triennio, considerandolo, a tali limitati fini, ancora in servizio. A conferma, la seconda parte del comma 3 limita gli effetti degli incrementi al trattamento di fine rapporto, all’indennità di buonuscita e di anzianità e all’indennità sostitutiva di preavviso, considerando solo gli scaglionamenti maturati alla cessazione: preclusione che il contratto non ha previsto per il trattamento di quiescenza.
Su questa linea la Corte richiama propri precedenti: Sez. giur. Trentino Alto Adige – Trento n. 29 del 12.6.2023, Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 20.9.2022, Sez. giur. Sardegna n. 37 del 14.3.2023 e Sez. giur. Campania n. 366 del 12.6.2023 e n. 466 del 24.7.2023. Essendo la ricorrente cessata durante la vigenza contrattuale, le spettano tutti i benefici del CCNL, inclusi gli emolumenti dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e dal 31 dicembre 2018.
Quanto all’eccezione di prescrizione, la Corte la ritiene infondata: il CCNL è stato sottoscritto l’8 luglio 2019 e la ricorrente ha diffidato le Amministrazioni con pec del 3 agosto 2022. Considerato il termine di esordio della prescrizione dalla sottoscrizione del contratto e l’effetto interruttivo della diffida, nessun rateo risulta prescritto.
Il ricorso è pertanto accolto. Sulle maggiori somme competono gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. e l’eventuale maggior danno da svalutazione, ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ. e dell’art. 150 disp. att. cod. proc. civ., dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo, secondo le Sezioni Riunite n. 10/2002/QM e n. 6/2008/QM. Le spese sono compensate per la complessità giuridica della questione.
Nota della Redazione
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