Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sull’equo indennizzo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 99 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto dell’equo indennizzo è estraneo alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché trova il proprio fondamento nella disciplina del rapporto di impiego e non nel trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, rispetto al quale si pone in contrapposizione concettuale e teleologica. Trattandosi di beneficio economico connesso allo status giuridico ed economico del dipendente, da cui ripete il proprio titolo immediato, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ne consegue che il giudice contabile, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio proposta ai soli fini dell’equo indennizzo, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, anche con riguardo alla domanda caducatoria degli atti impugnati.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo assoluto per infermità, aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia depressivo-ansiosa e per la concessione dell’equo indennizzo. L’istanza veniva respinta con decreto del Comando Generale dell’Arma, adottato in conformità al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che aveva escluso l’esposizione a un rischio lavorativo aggravato rispetto al ruolo rivestito.

Il ricorrente impugnava gli atti davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento della causa di servizio e all’equo indennizzo, previa disapplicazione o annullamento dei provvedimenti sfavorevoli. Nel corso del giudizio precisava che la domanda era finalizzata ai soli fini dell’equo indennizzo e non anche alla pensione privilegiata, di cui chiedeva espressamente la non procedibilità. Le amministrazioni resistenti eccepivano, tra l’altro, il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ricorda innanzitutto che oggetto del giudizio pensionistico non è la valutazione della legittimità dell’atto impugnato, ma la sussistenza del diritto soggettivo al trattamento richiesto, con conseguente degradazione degli atti gravati a meri presupposti processuali. Esula pertanto dalla giurisdizione della Corte la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati.

Il giudice sceglie di decidere in base alla ragione più liquida, individuata nel difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo, prescindendo dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari. Richiama il consolidato orientamento secondo cui l’equo indennizzo è beneficio connesso al rapporto d’impiego e non al trattamento di quiescenza.

La Corte richiama le Sezioni Riunite n. 106/B del 02.08.1979, secondo cui l’equo indennizzo trova fondamento nella disciplina del rapporto di impiego ed è estraneo al trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, pur essendo con esso compatibile. Si tratta di un beneficio economico fondato sulla protezione del rischio professionale, destinato ai dipendenti con rapporto d’impiego pubblico che abbiano riportato infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, con totale estraneità rispetto all’an e al quantum del trattamento pensionistico.

Ne deriva che, per il personale militare, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudice richiama in proposito Cass. SS.UU. n. 3601 del 28.05.1986 e ulteriori pronunce delle Sezioni regionali della stessa Corte.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di concessione dell’equo indennizzo e sulla domanda di annullamento degli atti impugnati. Compensa tra le parti le spese del giudizio, in ragione degli approfondimenti istruttori resisi necessari e del comportamento di entrambe le parti, e non provvede sulle spese di giustizia in virtù del principio di gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *