Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione dopo interruzione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 92 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, la dichiarazione o la notificazione dell’evento interruttivo determina l’interruzione del processo, che deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi. In mancanza di costituzione volontaria degli aventi causa o di riassunzione nel termine, il giudizio si estingue. All’estinzione consegue che non vi è luogo alla regolazione delle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute ai sensi dell’art. 111, comma 8, C.G.C..
Il Fatto
Il ricorrente, marò in congedo, aveva impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa aveva rigettato la domanda di pensione privilegiata per infermità epatica, non riconosciuta come dipendente da causa di servizio. Dopo una complessa vicenda processuale, culminata nella pronuncia di appello che aveva rimesso gli atti alla Sezione per la decisione di merito, il giudizio era stato riassunto.
Nel corso del processo, stante la natura medico-legale della questione, era stato acquisito il parere della Sezione speciale del Collegio medico-legale presso la Corte dei Conti, che si era espresso negativamente in ordine alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Successivamente, il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente, chiedendo la dichiarazione di interruzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si è spostato sul piano processuale. Con ordinanza n. 213/2022, pubblicata il 17.11.2022, il giudice aveva dichiarato l’interruzione del processo per decesso della parte, ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C., a decorrere dalla comunicazione dell’evento, con obbligo di riassunzione entro tre mesi.
La Corte richiama l’art. 108, comma 2, C.G.C., secondo cui il procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l’evento interruttivo, e il successivo comma 3, per il quale il processo è interrotto dal momento della dichiarazione o notificazione, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.
Il passaggio decisivo è l’art. 109, comma 6, C.G.C., che impone la prosecuzione o la riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, a pena di estinzione. Il giudice verifica che nel caso concreto nessuna attività è stata svolta: né gli aventi causa hanno riassunto, né si sono costituiti volontariamente, né nel termine fissato con l’ordinanza n. 213/2022 né successivamente.
Accertata la mancata riattivazione del contraddittorio, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Sulle spese applica l’art. 111, comma 8, C.G.C.: non vi è luogo alla loro regolazione e restano a carico delle parti che le hanno sostenute, coerentemente con il P.Q.M. che nulla dispone in proposito.
Nota della Redazione
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