Concessione servizi museali Pompei: escluso il divieto di avvalimento e legittimi i ricavi PEF (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 25 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di avvalimento previsto dall’art. 132, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 per i contratti concernenti beni culturali non si applica ai servizi erogati in favore dei visitatori di siti culturali che non coinvolgono direttamente la tutela, conservazione o manutenzione dei beni, non richiedendo specifiche competenze legate alla natura specialistica dell’attività. Nei contratti di servizi, ove la lex specialis non richieda la corrispondenza tra quote di qualificazione ed esecuzione, i requisiti di capacità tecnico-professionale sono previsti per l’intero raggruppamento, senza distinzione tra i componenti. La verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF nelle concessioni costituisce un controllo autonomo e preventivo volto ad accertare la fattibilità economica dell’operazione e la corretta allocazione del rischio operativo, rientrando in un ambito di valutazione tecnica riservato all’amministrazione, sindacabile solo in caso di manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità. Un utile di esercizio esiguo non compromette la sostenibilità del PEF, essendo sufficiente anche un utile irrisorio se la gara procura benefici valutabili economicamente.
Il Fatto
Il Direttore del Parco archeologico di Pompei ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione di servizi museali, comprendenti biglietteria, controllo accessi, accoglienza, guardaroba e organizzazione di percorsi temporanei e iniziative promozionali. All’esito della gara, l’ATI risultata prima classificata è stata aggiudicataria, con stipula del contratto del valore complessivo di oltre 32 milioni di euro. Il provvedimento di approvazione del contratto è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Campania per il visto e la registrazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 20/1994.
Il Magistrato istruttore ha formulato rilievi in merito alla garanzia definitiva, alla verifica dei requisiti dei componenti dell’ATI, alla compatibilità della disciplina dell’avvalimento contenuta nel disciplinare, alla sostenibilità del piano economico-finanziario e alla clausola risolutiva espressa prevista dal capitolato. Il secondo classificato ha inoltre impugnato l’aggiudicazione dinanzi al TAR Campania, senza che ciò abbia inciso sul procedimento di controllo.
La Motivazione della Corte
Quanto all’avvalimento, il Collegio chiarisce che il divieto sancito dall’art. 132, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 risponde alla finalità di rafforzare la tutela dei beni culturali assicurando che i lavori siano eseguiti da chi possiede la specifica qualificazione. Tale esigenza non viene in rilievo per i servizi oggetto della concessione, che consistono in prestazioni erogate ai visitatori — biglietteria, guardaroba, accoglienza — e non coinvolgono direttamente la salvaguardia dei beni.
Il Collegio osserva inoltre che, nell’ambito degli appalti di servizi, non vige il principio di corrispondenza tra qualificazione di ciascuna impresa e quota di prestazione, essendo tale disciplina rimessa alla lex specialis di gara. Nel caso di specie, il disciplinare prevedeva il possesso dei requisiti da parte del raggruppamento nel complesso, sicché il contratto di avvalimento stipulato tra i componenti dell’ATI non ha dispiegato effetti concreti sulla procedura.
Sulla verifica del PEF, la Sezione afferma che essa serve ad accertare l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione e la traslazione del rischio operativo in capo al concessionario, senza sovrapporsi alla verifica di anomalia di cui all’art. 110 d.lgs. n. 36/2023. La valutazione di congruità rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie, l’incremento dei ricavi stimato dall’aggiudicatario per visite guidate e guardaroba, sebbene ambizioso, risulta supportato da un proporzionato aumento dei costi di investimento e da iniziative promozionali, non apparendo illogico alla luce della notorietà del sito.
In merito alla clausola risolutiva espressa, il Collegio richiama il principio di eterointegrazione ex art. 1339 c.c., affermando che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni imperative di cui agli artt. 122 e 123 d.lgs. n. 36/2023 sono espunte e sostituite automaticamente, assicurando al concessionario le garanzie procedimentali e le tutele economiche previste dalla legge. La Sezione ha pertanto ammesso al visto il decreto, ritenendo superati tutti i rilievi.
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Nota della Redazione
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