Compensazione delle spese di lite rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1902 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà. Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza valutare l’eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. Unico vizio denunciabile in sede di legittimità è la violazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 cod. proc. civ., non potendo l’onere essere posto a carico della parte rimasta totalmente vittoriosa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha condannato una società al pagamento in favore di un lavoratore di ulteriori differenze retributive, oltre accessori, e alla rifusione delle spese del doppio grado in applicazione del principio della soccombenza.

La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ. Il lavoratore non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Secondo la ricorrente, versandosi in una situazione di soccombenza reciproca — essendo state riconosciute solo le differenze per mansioni superiori e per un livello diverso e inferiore rispetto a quello rivendicato, con negazione di ogni prestazione straordinaria e notevole riduzione della domanda originaria — la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di compensare, anche solo parzialmente, le spese di lite, come invece aveva fatto il primo giudice.

La Suprema Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il consolidato orientamento per cui la facoltà di compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questi non è tenuto a dare ragione, con espressa motivazione, del mancato uso di tale facoltà.

Ne deriva che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza esaminare l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione. Il giudice di legittimità non può sindacare l’esercizio di una scelta rimessa alla discrezionalità del giudice del merito.

Il Collegio ha precisato che, quale vizio denunciabile in sede di legittimità, può venire in rilievo solo il limite della violazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 cod. proc. civ. In base a tale principio l’onere delle spese non può mai essere posto a carico della parte rimasta totalmente vittoriosa. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorreva nel caso concreto.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso è stato rigettato, con nulla disposto sulle spese del giudizio di legittimità per non aver l’intimato svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *