Notifica nulla della cartella e vizi propri dell’atto successivo (Cass. civ. Sez. V n. 20225 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
I vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la notificazione e non anche l’atto notificato, sicché questo non può essere annullato per il solo difetto della sua notificazione, ma occorre che il contribuente deduca vizi propri dell’atto. La notificazione è mera condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell’atto impositivo, con la conseguenza che il suo vizio è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo, per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge. In sede di impugnazione dell’atto di pignoramento non vi è spazio per censure riferite agli atti presupposti regolarmente notificati, che possono contestarsi unicamente con riguardo ai loro vizi propri, salvo il caso di cui all’art. 19, comma 3, d. Lgs. n. 546 del 1992.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’atto di pignoramento modificatore emesso dal concessionario della riscossione. La Commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, confermava la decisione di primo grado.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dall’Amministrazione finanziaria con controricorso. La questione centrale riguardava la rilevanza dei vizi di notificazione degli atti presupposti e la possibilità di contestare tali atti in sede di impugnazione dell’atto successivo.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., sostenendo che le irregolarità denunciate non potevano essere considerate mere irregolarità sanate dal raggiungimento dello scopo. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la Commissione regionale aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che la notifica era avvenuta per via telematica e che la conoscenza era comunque intervenuta, come dimostrato dalla sopravvenuta impugnazione nel merito della cartella e dalla stessa istanza di rateizzazione.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la notificazione e non l’atto notificato. In coerenza con la previsione dell’art. 1334 cod. civ., la notificazione è mera condizione di efficacia, non elemento costitutivo dell’atto impositivo, cosicché il suo vizio è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo. Sul punto sono richiamati molteplici precedenti, da Cass., Sez. V, n. 11137 del 2006 a Cass., Sez. V, n. 33175 del 2023.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte ha giudicato il motivo infondato, osservando che, essendo il ricorso diretto contro l’atto di pignoramento, correttamente il giudice di appello aveva ritenuto inammissibili tutte le censure dirette a colpire gli atti presupposti regolarmente notificati. In sede di impugnazione del pignoramento non vi è spazio per doglianze relative agli atti presupposti, salvo l’ipotesi, non sussistente, dell’art. 19, comma 3, d. Lgs. n. 546 del 1992. Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale, è preclusa.

Con il terzo motivo la ricorrente censurava la ritenuta validità della cartella desunta dall’istanza di rateizzazione, deducendo la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. Il motivo è privo di fondamento: la Corte ha chiarito che l’istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza all’an della pretesa tributaria, integra da un lato un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ., dall’altro un comportamento logicamente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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