Diritti edificatori nel parco regionale: prevale il PTC sul PGT comunale (TAR Lombardia n. 1860 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree ricomprese in un parco regionale il parametro di riferimento della disciplina urbanistica ed edilizia è il Piano Territoriale di Coordinamento, le cui previsioni, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge regionale Lombardia n. 86/1983, sono immediatamente vincolanti, si recepiscono di diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono le previsioni difformi. Ne consegue che i PGT comunali devono essere adeguati al PTC e non possono condizionare l’esercizio del potere pianificatorio dell’Ente Parco. La gestione e la redistribuzione delle superfici coperte derivanti dalla demolizione di attività incompatibili, previste dall’art. 12 delle NTA del PTC, costituiscono espressione di un potere pubblicistico dell’Ente Parco e non integrano un meccanismo di compensazione urbanistica comunale. La disciplina dei diritti edificatori compensativi dell’art. 11 della legge regionale n. 12/2005 opera nel contesto della pianificazione comunale e resta subordinata agli strumenti sovraordinati.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ha impugnato due deliberazioni del Consiglio di Gestione dell’Ente Parco, con le quali sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la gestione della cessione delle superfici coperte e, contestualmente, è stata segnalata agli enti soci la disponibilità di una superficie coperta generata dalla demolizione di manufatti presenti su un’area espropriata per la realizzazione di opere di laminazione e poi ceduta al Parco.
Il Comune, che nell’ambito di una procedura di mediazione ambientale aveva chiesto l’assegnazione di tale area e dei relativi diritti edificatori a titolo di compensazione, ha chiesto senza esito la sospensione o la revoca delle deliberazioni ed è quindi ricorso al TAR, deducendo la violazione della competenza pianificatoria comunale e la qualificazione dei diritti come compensativi. L’Ente Parco ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza dei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, respingendo il ricorso nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, richiamando in proposito Cons. Stato, Ad. pl., n. 5 del 2015, Cass., Sez. un., n. 26242 del 2014 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 339 del 2022.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il Parco è stato riconosciuto come parco regionale con la legge regionale n. 78 del 1975 e inserito tra le aree protette dalla successiva legge regionale n. 86 del 1983. Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 394/1991, il piano del parco ha valore di piano paesistico e urbanistico e sostituisce i piani di ogni livello; l’art. 18, comma 4, della legge regionale n. 86/1983 sancisce l’immediata vincolatività delle previsioni urbanistiche del piano e la loro prevalenza sugli strumenti comunali.
Il Collegio ha quindi rilevato che l’assunto del Comune muove da un presupposto errato: sono i PGT a doversi adeguare al PTC, stante la prevalenza di quest’ultimo. Le deliberazioni impugnate si collocano pienamente nelle competenze pianificatorie dell’Ente Parco. Le NTA del PTC consentono, nelle aree di cui all’art. 12, di integrare la superficie coperta esistente mediante trasferimento di superfici derivanti da attività incompatibili o presenti nel Parco. La demolizione dei manufatti sull’area in questione ha generato una superficie legittimamente redistribuibile secondo i criteri impugnati. Non è pertanto configurabile alcuna violazione della competenza comunale, né è richiamabile la disciplina della cessione di cubatura, che riguarda rapporti tra privati nella pianificazione comunale: qui si è in presenza di un potere pubblicistico esercitato su uno strumento sovraordinato.
Anche il secondo motivo è infondato. Le censure sono genericamente formulate e costruite in termini dubitativi. In ogni caso si fondano sulla medesima tesi della prevalenza della pianificazione comunale. Il Collegio ha osservato che, anche qualora i diritti fossero qualificati come compensativi, la loro disciplina non potrebbe ricavarsi esclusivamente dalla normativa urbanistica comunale, ma andrebbe valutata alla luce del PTC. Nel caso concreto non viene in rilievo un meccanismo di compensazione urbanistica comunale, bensì una fattispecie diversa di gestione e redistribuzione di superfici coperte. L’art. 11 della legge regionale n. 12/2005 disciplina perequazione e compensazione nel contesto del PGT, subordinato agli strumenti sovraordinati: i commi 5-septies e 5-octies confermano indirettamente la sovraordinazione del piano del parco.
Il ricorso è stato dunque respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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