Assegnazione temporanea art 33 legge 104 legittimo nuovo diniego motivato dopo annullamento (TAR Piemonte n. 1481 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice accerta la violazione o elusione del giudicato e non può estendere lo scrutinio ai vizi di legittimità dell’atto adottato in sede di remand, che vanno fatti valere nel giudizio ordinario previa conversione del rito. Quando l’annullamento sia stato pronunciato per sola insufficienza della motivazione, l’effetto conformativo si esaurisce nel riesame del materiale istruttorio e nella stesura di una motivazione più ampia e congrua. Non elude il giudicato l’Amministrazione che, all’esito di una rinnovata istruttoria, pervenga a un nuovo rigetto dell’istanza, né l’estensione dell’indagine a considerazioni ulteriori rispetto a quelle del precedente giudizio. L’eventuale violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina la nullità della determinazione resa in sede di ottemperanza, ma costituisce al più vizio autonomo di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è un militare dell’Esercito italiano in servizio presso un distaccamento permanente con sede in Venaria Reale, con l’incarico di operatore informatico. Aveva chiesto l’assegnazione temporanea ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 presso sedi in provincia di Palermo, al fine di prestare assistenza alla suocera inferma. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza.
Con sentenza n. 1477 del 23.10.2025, resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la Terza Sezione del TAR Piemonte aveva accolto l’impugnazione, rilevando la lacunosità e l’incongruenza della motivazione del diniego, e aveva annullato il provvedimento. In sede di remand l’Amministrazione ha riaperto l’istruttoria e nuovamente negato l’assegnazione, con motivazione più ampia. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., deducendo la violazione o elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale delimita in via preliminare il thema disputandum: la decisione è resa ai soli fini dell’art. 114 c.p.a. e lo scrutinio resta circoscritto alle censure di nullità per violazione o elusione del giudicato. Gli ulteriori vizi di legittimità, non correlati alla statuizione resa inter partes, andranno trattati in sede ordinaria, previa conversione del rito.
Ricostruito l’effetto conformativo, il Collegio osserva che l’accoglimento del primo ricorso era dipeso unicamente dall’insufficienza della motivazione sulle esigenze organizzative. Il giudice non era entrato nel merito della consistenza e dell’attualità di tali ragioni, né aveva vagliato il bilanciamento tra interesse del privato ed esigenze del servizio. L’effetto conformativo era dunque limitato a una più attenta rivalutazione del materiale istruttorio e a una motivazione più ampia.
Su questa base, il Tribunale esclude la violazione o elusione del giudicato. L’Amministrazione ha riesaminato l’istanza, acquisito nuovo materiale istruttorio e approfondito le esigenze organizzative delle sedi di destinazione, estendendo l’indagine alla condizione organica della sede di appartenenza e alla condizione socio-familiare della suocera. La valutazione risulta sorretta da motivazione significativamente più articolata di quella annullata.
Né l’elusione può ravvisarsi nel solo fatto che l’esito sia ancora di rigetto, o nell’estensione dell’istruttoria a considerazioni ulteriori. Il divieto di addurre, dopo l’annullamento, motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato è previsto dall’art. 10-bis legge n. 241/1990, non evocato dal ricorrente; in ogni caso la sua violazione non determina la nullità della determinazione resa in remand, ma al più un vizio autonomo di legittimità.
La domanda di accertamento della nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990 e art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. è pertanto respinta. Il Tribunale dispone la conversione del rito ai sensi degli artt. 40 ss. c.p.a. per la trattazione delle censure di annullabilità, rinviando a successivo decreto presidenziale per la fissazione dell’udienza di merito, con spese al definitivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.