Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 2284 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto per l’esecuzione del giudicato è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, l’amministrazione abbia rinnovato l’attività amministrativa in conformità al dictum giudiziale. Se la sentenza ottemperanda si limita a enunciare i criteri che l’amministrazione avrebbe dovuto seguire, senza stabilire il punteggio da attribuire né la posizione in graduatoria, la rinnovazione dell’attività esaurisce l’obbligo esecutivo. La declaratoria di improcedibilità non esonera il giudice dal provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione che avrebbe dovuto dare spontanea esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente della Città Metropolitana di Catania, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania – Sezione lavoro, con sentenza n. 1274/2025 del 21 marzo 2025, il riconoscimento del diritto a partecipare alla progressione economica orizzontale per l’anno 2019 alla stregua dei criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato, con ordine all’ente di rielaborare la relativa graduatoria.

Passata in giudicato la decisione per mancata proposizione dell’appello, la ricorrente ha adito il TAR con ricorso per l’esecuzione del giudicato, deducendo l’inerzia dell’amministrazione e chiedendo l’assegnazione di un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’ente ha nominato una commissione e approvato una nuova graduatoria con determinazione dirigenziale, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Costituisce fatto extraprocessuale rilevante l’adozione, da parte dell’amministrazione resistente, della determinazione dirigenziale n. 1224 del 31 marzo 2026, con cui è stata data esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza ottemperanda, previa nomina della commissione incaricata e approvazione della graduatoria riformulata.

In via preliminare, il Tribunale ha ritenuto superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti in graduatoria, non richiesta la notifica per pubblici proclami già in origine. I terzi che si ritengano lesi dalla determinazione sopravvenuta potranno azionare, in presenza dei presupposti, i rimedi di legge.

Sul piano sostanziale, il Collegio ha verificato la portata del giudicato. Il Tribunale del lavoro, con la sentenza in epigrafe, non aveva stabilito il punteggio da attribuire alla ricorrente né la posizione da assegnarle in graduatoria, limitandosi a enunciare i principi e criteri che l’amministrazione avrebbe dovuto seguire nel rinnovare l’attività. Essendo stata rinnovata l’attività amministrativa, va tratta la conseguenza dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, secondo il richiamato orientamento (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2021, n. 7127).

La declaratoria di improcedibilità comporta l’obbligo di provvedere sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. Stante la fondatezza della pretesa azionata, la Città Metropolitana di Catania è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi distrattario, e con spese irripetibili quanto alle parti private intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *