Chi può intervenire nel giudizio costituzionale (Corte cost. ord. n. 79/2026)
Con l’ordinanza n. 79 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un privato in un giudizio di legittimità costituzionale. Il merito non è stato deciso: la Corte si è pronunciata solo su chi può partecipare al processo, non sulle norme contestate.
In quale giudizio si inserisce. Le questioni erano state sollevate dalla Corte d’appello di Roma, quarta sezione penale, con ordinanza del 30 ottobre 2025. Riguardano gli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, che adegua l’ordinamento italiano allo Statuto della Corte penale internazionale. Secondo il giudice che le ha sollevate, quelle norme non prevedono che il Procuratore generale formuli le proprie richieste e che la Corte d’appello di Roma decida anche quando la richiesta di cooperazione arrivi direttamente dalla Corte penale internazionale. I parametri richiamati sono gli articoli 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
La richiesta di intervenire. Una persona estranea alle parti ha depositato un atto di intervento sostenendo di essere titolare di un interesse qualificato e ha chiesto che la camera di consiglio fosse fissata in anticipo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto di dichiarare inammissibile l’intervento, ma la Corte ha rilevato che la sua memoria era tardiva: il termine è di dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale ed era già interamente decorso.
La regola applicata. Nel giudizio incidentale possono partecipare, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, per le leggi regionali, al Presidente della Giunta regionale, solo i soggetti titolari di un interesse qualificato, cioè direttamente collegato al rapporto discusso nel processo da cui nasce la questione. Non basta che la decisione della Corte possa toccare gli interessi di un terzo: occorre che l’esito del giudizio pregiudichi in modo immediato e irreparabile la sua posizione giuridica.
Perché l’intervento è stato respinto. Il processo da cui nasce la questione riguarda una richiesta di cooperazione formulata dalla Corte penale internazionale. La posizione di chi voleva intervenire riguardava invece una possibile domanda di risarcimento dei danni per la mancata collaborazione. Tra le due situazioni, ha osservato la Corte, non esiste un collegamento immediato. Non è sufficiente nemmeno il generico interesse a far verificare la correttezza giuridica della mancata convalida dell’arresto e della mancata consegna.
Che cosa resta aperto. Le questioni sugli articoli della legge n. 237 del 2012 non sono state decise: restano da esaminare. Chi ha chiesto di intervenire potrà far valere le proprie pretese risarcitorie nelle sedi appropriate, dove saranno valutati i presupposti propri di quella domanda. In pratica, davanti alla Corte costituzionale non si interviene perché una decisione interessa, ma solo se incide in modo diretto e irreparabile sulla propria posizione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/79