Impugnazione inviata alla PEC sbagliata: quando resta valida (Corte cost. n. 77/2026)
La Corte costituzionale ha stabilito che un’impugnazione penale inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo sbagliato non è sempre perduta: resta valida se la cancelleria che l’ha ricevuta la inoltra, sempre per via telematica, all’ufficio giusto entro il termine per impugnare. Con la sentenza n. 77 del 2026 ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate sull’articolo 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2022.
Di cosa si parla. In attesa che il processo penale telematico funzioni a pieno regime, l’articolo 87-bis consente di depositare gli atti agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari elencati in un provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, il DGSIA. L’atto di impugnazione va inviato all’indirizzo dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Se viene inviato a un indirizzo non riferibile a quell’ufficio, l’impugnazione è inammissibile, e a dichiararlo è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
Il caso. Due persone detenute avevano presentato reclamo contro provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Bologna: uno riguardava i rimedi risarcitori previsti dall’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario, l’altro la liberazione anticipata. I reclami erano stati inviati alla PEC del Tribunale di sorveglianza di Bologna, cioè del giudice chiamato a decidere, e non a quella dell’ufficio che aveva emesso i provvedimenti. I due uffici hanno la stessa sede e lo stesso personale di cancelleria: gli atti sono stati stampati su carta e consegnati a mano all’ufficio giusto, dove sono arrivati entro i dieci giorni utili. Il Magistrato di sorveglianza li ha comunque dichiarati inammissibili.
Il dubbio sollevato. La Corte di cassazione, prima sezione penale, ha ritenuto che quella conclusione fosse imposta dalla legge e ha chiesto alla Corte costituzionale di verificarla, richiamando gli articoli 3 e 24 della Costituzione e, tramite l’articolo 117, primo comma, l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il confronto era con l’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale: quando l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente a deciderla, quel giudice deve trasmetterla a quello competente e l’atto si salva. Sembrava irragionevole che un errore soltanto formale fosse punito più severamente di un errore sostanziale, per giunta quando l’atto era arrivato in tempo a destinazione.
La decisione. La Corte non ha cancellato la norma, ma ne ha fissato la lettura conforme alla Costituzione. Ha riconosciuto che la regola ha una ragione seria: la digitalizzazione degli atti serve alla ragionevole durata del processo tutelata dall’articolo 111 della Costituzione, e permette alle cancellerie di smistare subito ciò che ricevono senza doversi occupare di ritrasmissioni. Ha però aggiunto che la sanzione dell’inammissibilità non può scattare quando l’errore è già stato rimediato: l’impugnazione resta ammissibile se la cancelleria a cui appartiene l’indirizzo usato per errore la inoltra, di propria iniziativa, all’indirizzo telematico dell’ufficio che ha emesso il provvedimento, purché anche questo sia compreso nell’elenco del DGSIA e purché l’inoltro avvenga entro il termine perentorio per impugnare.
Il limite. L’inoltro deve essere telematico. La stampa dell’atto e la consegna materiale all’altro ufficio non bastano, perché interrompono la continuità digitale su cui si regge il sistema e i controlli tecnici che esso presuppone. Nei due casi da cui nasce la questione era accaduto proprio questo: i reclami erano stati stampati e portati a mano. Per questo l’inammissibilità dichiarata dal Magistrato di sorveglianza non viene rimessa in discussione.
Cosa cambia in pratica. L’indirizzo PEC a cui inviare un’impugnazione penale resta quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento che si vuole contestare, non quello del giudice che dovrà decidere. Verificare l’indirizzo nell’elenco ufficiale prima dell’invio rimane la precauzione più efficace, anche perché nel regime transitorio resta possibile depositare l’atto in forma cartacea. Se l’errore è già stato commesso, l’atto non è automaticamente perduto: occorre verificare se la cancelleria destinataria per errore lo ha inoltrato per PEC all’ufficio corretto entro il termine. In quel caso l’impugnazione va esaminata nel merito; se invece l’atto è passato su carta, l’inammissibilità resta.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/77