Diritto all’oblio e Riforma Cartabia: l’annotazione ex art. 64-ter c.p.p. non impone la deindicizzazione automatica (Cass. 34217/2025)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 34217 del 26 dicembre 2025 (R.G.N. 25066/2024) — Presidente Maria Acierno, Relatore Eduardo Campese.
Il principio di diritto
In tema di protezione dei dati personali, l’annotazione della deindicizzazione prevista dall’art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. cod. proc. pen. — apposta “ai sensi e nei limiti dell’art. 17 del regolamento (UE) 2016/679” — non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell’istanza, tale da precludere al destinatario della misura ogni potere valutativo. Il gestore del motore di ricerca, l’autorità amministrativa preposta o l’autorità giudiziaria continuano quindi a operare come prima, bilanciando in concreto la tutela del soggetto interessato all’oblio con i diritti all’informazione e di cronaca.
Il fatto
Nel 2022 il G.I.P. archivia un procedimento penale a carico di un professionista, che ottiene dal gestore di un motore di ricerca la deindicizzazione solo di parte degli articoli che lo riguardano. Entrato in vigore l’art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen. (Riforma Cartabia), ottiene l’annotazione prevista dal comma 3 in calce al provvedimento di archiviazione e chiede la deindicizzazione dei restanti URL; il gestore rifiuta, adducendo l’interesse pubblico alle notizie. L’interessato presenta reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che lo dichiara infondato ritenendo prevalenti, nel bilanciamento, l’attualità ed esattezza delle notizie e il ruolo pubblico dell’interessato. Il Tribunale di Napoli respinge l’impugnazione. Segue ricorso per cassazione su tre motivi; resistono il Garante e la società del motore di ricerca; il Procuratore generale conclude per il rigetto.
La motivazione
Il primo motivo (omessa pronuncia sulla legittimazione all’intervento di un’associazione) è infondato: la legittimazione a chiedere la deindicizzazione ex art. 64-ter è attribuita testualmente al solo ex indagato o imputato prosciolto o archiviato, non a qualsiasi “interessato”; e non ricorre omessa pronuncia quando la decisione, in contrasto con la pretesa, ne comporta implicitamente il rigetto.
Il secondo motivo è infondato. Dopo un’ampia ricostruzione del diritto all’oblio — diritto della personalità inerente a riservatezza e identità personale, evolutosi dalla dimensione “analogica”, legata al fattore tempo, a quella “digitale”, legata alla persistente accessibilità dei dati sul web e all’autodeterminazione informativa — la Corte chiarisce che l’art. 64-ter non ha introdotto un nuovo “diritto all’oblio di Stato”: opera “ai sensi e nei limiti dell’art. 17 del GDPR” e si limita a prevedere un iter processuale conseguente al proscioglimento o all’archiviazione. L’annotazione non crea alcuna presunzione assoluta e non impone la deindicizzazione automatica: resta necessario il bilanciamento in concreto tra oblio e libertà di informazione, che il Tribunale ha correttamente operato valorizzando attualità, natura giornalistica ed esattezza delle notizie, ruolo pubblico dell’interessato e breve tempo trascorso. La Corte enuncia inoltre il principio per cui un dato lecitamente pubblicato permane legittimamente in rete finché non vengano meno le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione, anche in considerazione di un apprezzabile intervallo temporale.
Il terzo motivo, che sollecitava un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, non merita seguito: il quesito investe i confini applicativi di una norma interna (l’art. 64-ter) rispetto all’art. 17 GDPR, e non l’interpretazione del diritto dell’Unione, peraltro già chiarito dalla giurisprudenza europea; il rinvio è inutile quando l’interpretazione è autoevidente o già definita.
Il dispositivo: la Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese, stante la novità della questione.
Implicazioni pratiche
Chi, dopo un’archiviazione o un proscioglimento, attiva l’annotazione ex art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen. non ottiene un diritto automatico alla cancellazione dei link: l’annotazione è un titolo che opera nei limiti dell’art. 17 GDPR, e il motore di ricerca, il Garante o il giudice conservano il potere-dovere di bilanciare il diritto all’oblio con l’interesse pubblico all’informazione. Contano l’attualità e l’esattezza delle notizie, il ruolo pubblico o professionale dell’interessato e, soprattutto, il tempo trascorso: la deindicizzazione diventa esigibile quando le ragioni della pubblicazione siano venute meno. Per chi assiste l’interessato, la richiesta va costruita sui parametri dell’art. 17 GDPR e sul fattore temporale, non sulla sola annotazione.
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