Improcedibile il ricorso per mancato deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. 3 n. 11710 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., qualora il ricorrente, avendo notificato la sentenza impugnata a mezzo PEC, non depositi la relata di notificazione ovvero il messaggio di posta elettronica certificata con i relativi allegati, nel formato .eml o .msg, come previsto dall’art. 13 delle Specifiche tecniche di cui all’art. 34, comma 1, DM n. 44/2011. La sanzione non è superata dalla c.d. prova di resistenza, che ricorre solo quando la notificazione del ricorso risulti perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza, così da consentire comunque al giudice dell’impugnazione di verificarne la tempestività. Tale adempimento non risponde a un mero formalismo, ma all’esigenza di verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito e non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti per il pagamento del prezzo di concimi forniti, eccependo la prescrizione del credito e l’inadempimento della controparte per i danni causati alla coltivazione. Il giudizio, nel quale si erano costituite la società fornitrice, la terza chiamata produttrice dei concimi e la sua compagnia assicuratrice, si era concluso con il rigetto dell’opposizione in entrambi i gradi di merito.
La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, lamentando vizi di omessa pronuncia, violazione delle regole sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove, nonché la nullità della sentenza per l’esclusione di una prova testimoniale. Le parti intimate hanno resistito con distinti controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato in via preliminare la condivisione della proposta di decisione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso dell’improcedibilità del ricorso. Ha osservato che il ricorrente, pur avendo asserito che la sentenza impugnata era stata notificata in data 27 gennaio 2025, non aveva depositato la relazione di notificazione della sentenza, né i messaggi di spedizione e di ricezione, come invece richiesto per la notificazione a mezzo PEC. In tal caso, il difensore deve depositare non solo la sentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica certificata con i relativi allegati, producendo il duplicato della notifica in formato .eml o .msg.
La Corte ha altresì precisato che, secondo un consolidato orientamento, in difetto di produzione della relata di notificazione, il ricorso deve ritenersi comunque procedibile qualora risulti dallo stesso che la notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Tale prova di resistenza, tuttavia, nel caso di specie aveva esito negativo, atteso che la sentenza era stata pubblicata il 29 ottobre 2024 e il ricorso era stato notificato solo il 12 febbraio 2025, oltre il termine lungo.
Il Collegio ha infine ritenuto generiche ed assertive le allegazioni svolte dalla ricorrente per contrastare la proposta di definizione accelerata, ivi incluso il riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU, richiamata in modo puramente evocativo. La verifica dell’avvenuto deposito della relata di notifica risponde, infatti, all’esigenza di accertare la tempestività dell’impugnazione e il passaggio in giudicato della decisione di merito, non integrando un formalismo fine a sé stesso.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore di tutte le controricorrenti e al pagamento delle somme previste dall’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata.
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Nota della Redazione
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