Diritto all’assunzione degrada a interesse legittimo per soppressione posto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9840 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
All’amministrazione va riconosciuto il potere discrezionale di determinare e modificare la pianta organica, quale atto di organizzazione, sulla base delle proprie esigenze strutturali e funzionali e nel rispetto dei limiti di spesa. Sussiste altresì il potere-dovere di interrompere le procedure dalle quali possano derivare nuove assunzioni non più corrispondenti alle oggettive necessità di incremento del personale, in conformità ai principi di cui all’art. 97 Cost. di trasparenza, buon andamento ed efficienza della p.a. Ne consegue che il diritto soggettivo all’assunzione, maturato dal vincitore della procedura concorsuale, degrada a interesse legittimo, non inciso dal legittimo atto amministrativo di organizzazione, insuscettibile come tale di disapplicazione.

Il Fatto

Un aspirante dipendente agiva in giudizio nei confronti di un Comune per ottenere l’accertamento del diritto all’assunzione, quale vincitore di un concorso per titoli ed esami bandito per un posto di idraulico-autista, con delibera di approvazione della graduatoria risalente al 1988. Domandava inoltre la condanna dell’ente a dare corso all’assunzione.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, l’aveva accolta in parte, riconoscendo il diritto all’assunzione, ma escludendo la condanna dell’ente. Il giudice territoriale rilevava che il Comune, a partire dal 2007, aveva eliminato dalla pianta organica la figura professionale oggetto del concorso e che il ricorrente non aveva indicato posizioni equivalenti che potesse ricoprire. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione e per violazione del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 437 cod. proc. civ. e della legge n. 241/1990. Sosteneva che la Corte territoriale aveva collocato in epoca antecedente alla proposizione del ricorso la modifica della pianta organica, mentre la soppressione del posto era stata disposta con delibera successiva. Aggiungeva che il giudice del merito aveva fondato le proprie conclusioni su documentazione prodotta solo in sede di appello e, perciò, inammissibile, e lamentava l’illegittimità della delibera di soppressione per mancato annullamento degli atti della procedura concorsuale.

La Corte ha ritenuto il motivo, per un verso, inammissibile. Il ricorrente non aveva provveduto a trascrivere, allegare o indicare la collocazione in atti della documentazione invocata a dimostrazione dell’errore di fatto denunciato. Non aveva neppure specificato di aver tempestivamente eccepito in grado di appello l’inammissibilità della documentazione per tardività.

Nel merito il motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il principio espresso in un proprio precedente (Cass. n. 31407/2021), secondo cui spetta all’amministrazione il potere discrezionale di determinare e modificare la pianta organica e il potere-dovere di interrompere le procedure concorsuali che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale. Il principio si conforma ai canoni dell’art. 97 Cost. e opera anche in ambito concorsuale, come confermato da ulteriori pronunce (Cass. n. 26838/2020, Cass. n. 30238/2017, Cass. n. 12679/2016 e Cass. Sez. Un. n. 16728/2012).

Da tale orientamento discende il degrado del diritto soggettivo all’assunzione a interesse legittimo, non inciso dal legittimo atto amministrativo di organizzazione e, come tale, insuscettibile di disapplicazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *