Estinzione del giudizio per rinuncia e spese a carico del rinunciante (TAR Umbria n. 199 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta e ritualmente notificata alle altre parti che non si oppongono alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., in conformità alla disciplina dell’art. 84 cod. proc. amm. Le spese del giudizio seguono la soccombenza formale e sono poste a carico della parte rinunciante, restando irrilevante ogni valutazione sul merito degli atti impugnati. La rinuncia, dichiarata prima della decisione della causa, preclude l’esame dei motivi e delle domande risarcitorie connesse.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso avanti al TAR Umbria per l’annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica e del conseguente ordine di non esecuzione dei lavori, adottati dal Comune di Perugia. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche l’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, domandando la sospensione cautelare e il risarcimento del danno ex art. 30 cod. proc. amm.
Il Comune si costituiva resistendo. Il Collegio concedeva la tutela cautelare sull’ordinanza demolitoria, per mantenere integra la res nelle more del merito. Dopo rinunce e circostanze sopravvenute, la parte dichiarava di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune prendeva atto senza opporsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che l’art. 84 cod. proc. amm. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, mediante dichiarazione sottoscritta e depositata, purché notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Ove le parti interessate alla prosecuzione non si oppongano, il processo si estingue.
Nel caso di specie la rinuncia risultava sottoscritta personalmente dalla parte, notificata ritualmente e depositata; il Comune aveva preso atto senza opposizione. Il presupposto applicativo della norma risultava dunque integralmente integrato.
Conformemente all’istanza della ricorrente, il Tribunale dichiara quindi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’estinzione assorbe ogni questione di merito e la domanda risarcitoria connessa.
Quanto alle spese, il Collegio applica l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. e le pone a carico della parte rinunciante, liquidandole in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori. La scelta esclude la compensazione richiesta, coerentemente con il criterio della soccombenza formale che la rinuncia non elide.
Nota della Redazione
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