Revoca del permesso di costruire e indennità risarcitoria, necessaria la verifica dei presupposti dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 (TAR Puglia n. 7 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela di un provvedimento amministrativo favorevole, disposta ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, è illegittima, in sede di giudizio cautelare, laddove l’Amministrazione non dia atto, nella motivazione del provvedimento, dell’effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto, nuova valutazione dell’interesse pubblico originario). È, altresì, illegittima la revoca che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di adempimento indefettibile idoneo a garantire la partecipazione del privato al procedimento di secondo grado. La sussistenza del periculum in mora può essere desunta dalla condizione dell’immobile interessato dal provvedimento, ove necessiti di rilevanti interventi di ristrutturazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile, impugnava la determina con cui il Responsabile del Settore Tecnico e Ambiente di un Comune aveva disposto la revoca in autotutela di una precedente determina che aveva applicato l’indennità risarcitoria per interventi edilizi realizzati in difformità al titolo, in area soggetta a vincolo paesaggistico. Nell’atto di revoca, l’Amministrazione aveva inoltre prescritto che, prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, fosse prodotto un elaborato grafico recante la porzione di ampliamento pari al 20% della volumetria autorizzata. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di revoca, deducendo, tra gli altri, vizi di legittimità riguardanti la motivazione e il procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di esame della domanda cautelare, ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti per l’accoglimento dell’istanza, concentrando la propria valutazione sul secondo motivo di ricorso.
Con riferimento al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che la determina di revoca impugnata non conteneva alcuna indicazione circa l’effettiva sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La motivazione del provvedimento è apparsa, pertanto, carente, non emergendo la riconsiderazione dell’interesse pubblico che avrebbe giustificato il sacrificio dell’affidamento del privato.
Inoltre, il Collegio ha constatato l’assenza, nella documentazione in atti, di qualsivoglia comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado in favore della ricorrente. Tale omissione integra un ulteriore profilo di illegittimità, in quanto la revoca, in quanto procedimento ad iniziativa d’ufficio, richiede il rispetto delle garanzie partecipative di cui al capo III della legge n. 241/1990.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto il requisito integrato, richiamando la documentata condizione dell’immobile, che necessitava di rilevanti interventi di ristrutturazione. La sospensione del provvedimento di revoca è apparsa, quindi, necessaria per evitare un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata accolta con sospensione dell’efficacia della determinazione impugnata, compensazione delle spese della fase e fissazione dell’udienza pubblica di merito per la definizione della controversia.
Nota della Redazione
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