Acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria: necessaria l’imputabilità dell’inottemperanza (TAR Abruzzo n. 65 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso previsto dall’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, relativo all’area oggetto di acquisizione gratuita, costituisce elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva: la sua mancanza non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione, ma il mancato passaggio del sedime al patrimonio del comune. L’acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria di cui ai commi 3 e 4-bis dell’art. 31 cit. hanno natura afflittiva e richiedono l’imputabilità, quantomeno per colpa, dell’inottemperanza all’ordine demolitorio in capo al soggetto che le subisce, anche se non responsabile dell’abuso. L’onere di provare la non imputabilità grava sul destinatario della sanzione, secondo il principio di vicinanza della prova.
Il Fatto
Una proprietaria di un posto auto scoperto impugnava gli atti con cui il comune, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area e irrogato la sanzione pecuniaria. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l’ordine demolitorio, di aver proposto querela di falso avverso l’avviso di ricevimento e di non essere responsabile dell’inottemperanza, avendo il comune assunto una condotta ondivaga e fuorviante.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, ha ritenuto non necessaria la sospensione del giudizio in attesa della definizione della querela di falso, potendo la controversia essere decisa indipendentemente da tale questione. Ha inoltre precisato che l’eventuale contestazione dell’avviso di ricevimento andrebbe promossa secondo il paradigma dell’art. 214 c.p.c., non attraverso la querela di falso.
Nel merito, il Collegio ha accolto la censura relativa alla mancata indicazione, nell’ordinanza di demolizione, della sanzione dell’acquisizione gratuita. La generica menzione della sola sanzione pecuniaria non è sufficiente: l’avviso circa la conseguenza acquisitiva è elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. La sua omissione comporta che, in caso di inottemperanza, non si verifichi il passaggio del bene al patrimonio comunale.
La Corte ha poi ritenuto fondata la doglianza sull’assenza di colpa della proprietaria. La condotta dell’amministrazione, che aveva inizialmente escluso la presenza di abusi edilizi e poi sospeso gli effetti dell’ingiunzione, aveva ingenerato un incolpevole affidamento. L’inottemperanza non è pertanto imputabile alla ricorrente, circostanza che rende illegittime sia l’acquisizione gratuita sia la sanzione pecuniaria, stante il loro comune carattere afflittivo.
In base al principio della ragione più liquida, il Tribunale ha annullato gli atti impugnati, compensando integralmente le spese di lite.
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Nota della Redazione
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