Nullità del contratto intermittente e limiti alla conversione in subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 626 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto di lavoro intermittente — per mancata adozione del documento di valutazione dei rischi ovvero per difetto del requisito soggettivo dell’età — non produce la conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quando il vizio non incide su una clausola del contratto determinandone la deviazione dal tipo legale, né ne altera lo schema causale, trova applicazione la regola dell’art. 2126 cod. civ., con la conseguenza che la nullità opera in modo caducatorio non retroattivo e la contribuzione è dovuta per i soli giorni effettivamente lavorati, applicando i minimali retributivi del lavoro subordinato. Non si rinvengono disposizioni che, per il rapporto previdenziale, giustifichino direttrici diverse da quelle valide per il rapporto di lavoro.
Il Fatto
Una società datrice di lavoro si opponeva a un avviso di addebito emesso dall’Inps e notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto i contributi omessi relativamente a due lavoratrici assunte con contratto di lavoro intermittente.
L’Istituto conteggiava i contributi come se i rapporti fossero stati di lavoro subordinato sin dall’assunzione, sul presupposto della nullità del contratto intermittente per mancanza del documento di valutazione dei rischi e, per una delle lavoratrici, anche del requisito dell’età. La Corte d’appello di Trieste, confermando la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione, escludeva però la conversione in contratti subordinati a tempo pieno, applicando l’art. 2126 cod. civ. e conteggiando i contributi sui soli giorni lavorati. L’Inps ricorre per un motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 34, co. 1 e 3 lett. c), d.lgs. n. 276/03, nonché degli artt. 1339 e 1419, co. 2, cod. civ. L’Istituto sostiene che, di fronte alla nullità, la clausola dell’intermittenza sia nulla e il rapporto debba considerarsi di natura subordinata, come già statuito per il contratto a termine, e che la Corte territoriale avrebbe trattato il contratto come un part-time verticale senza verificarne i requisiti dell’art. 2 d.lgs. n. 61/00. Il motivo è infondato.
La Corte ricostruisce lo schema causale del contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 33 e ss. d.lgs. n. 276/03: la messa a disposizione della prestazione in favore di un datore che ha un bisogno flessibile e non continuativo di forza lavoro, con diritto del lavoratore all’indennità di disponibilità nei periodi non lavorati. Su questa base distingue la nullità che colpisce una clausola deviandola dal tipo legale da quella che non incide su alcuna clausola né altera lo schema causale.
Nel secondo caso la conversione non si produce: la eterointegrazione del regolamento negoziale con il regime imperativo, secondo il modello dell’art. 1419, co. 2, cod. civ., opera solo quando una clausola è sostituita da norma imperativa. Il legislatore ha confermato tale assetto nel 2015, con l’art. 20, co. 2 d.lgs. n. 81/15, che per il contratto intermittente a tempo determinato prevede la nullità della clausola appositiva del termine e la conversione in rapporto a tempo indeterminato, senza analoga previsione per il contratto a tempo indeterminato. Il richiamo alla giurisprudenza sulla conversione del termine è quindi inconferente: l’effetto dell’inadempimento datoriale resta quello caducatorio non retroattivo dell’art. 2126 cod. civ.
Quanto al difetto del requisito soggettivo dell’età, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui esso è presupposto di validità del contratto e la sua mancanza ne determina la nullità virtuale per contrarietà a norma imperativa. A tale nullità non consegue però la conversione legale in rapporto subordinato a tempo indeterminato, bensì la conversione alle condizioni dell’art. 1424 cod. civ., con rilevanza della volontà delle parti da accertarsi dal giudice di merito. La regola generale resta quella dell’art. 2126 cod. civ., che ben si attaglia ai casi in cui il contratto non doveva essere concluso.
Esclusa la conversione, non può predicarsi una diversa disciplina per il solo rapporto previdenziale: mancano disposizioni che, per il contratto intermittente, giustifichino direttrici differenti. Il riferimento alla violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 61/00 è parimenti respinto, poiché la Corte territoriale ha applicato l’art. 2126 cod. civ. riconoscendo la contribuzione per i giorni effettivamente lavorati, senza qualificare il contratto come part-time verticale. Il ricorso è respinto e le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.