Accesso difensivo nel project financing e oscuramento non motivato delle offerte (TAR Emilia-Romagna n. 484 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di un’ordinanza che ha accolto l’istanza di accesso difensivo impone all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nei termini e con le modalità da esso precisati. L’oscuramento della proposta di partenariato pubblico privato è illegittimo quando avviene in difetto di una richiesta dell’offerente motivata e comprovata in ordine alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Ai fini della limitazione dell’accesso del concorrente agli atti della controinteressata non è sufficiente l’affermazione che essi attengano al proprio know how: occorre una informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, idonea a garantire un vantaggio concorrenziale e connotata da effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto, la trasparenza prevale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore del servizio integrato energia, aveva chiesto al Comune l’ostensione della proposta di partenariato pubblico privato presentata da altra società e delle valutazioni comparative connesse, per difendersi in giudizio avverso la scelta dell’amministrazione di dichiararne il pubblico interesse. L’ente aveva differito l’accesso sino alla pubblicazione del bando di gara.
Con ordinanza n. 183 del 2 maggio 2025 il TAR aveva accolto l’istanza di accesso incidentale ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., rimettendo all’amministrazione la decisione sull’an e sul quid dell’oscuramento. Il Comune aveva poi trasmesso solo parte della documentazione, in versione ampiamente secretata. La ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la nullità della nota comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controinteressata. La pubblicazione integrale della proposta aggiornata, allegata alla determinazione dirigenziale del giugno 2025, non soddisfa l’interesse difensivo: la ricorrente doveva conoscere la pregressa proposta, sulla cui base era stata espressa la valutazione favorevole, collocata in una fase anteriore e prodromica alla gara vera e propria.
La procedura è inquadrata nel project financing ad iniziativa dell’ente concedente, disciplinato dagli artt. 193 e 175 d.lgs. n. 36/2023. L’operatore non prescelto ha quindi un interesse strumentale, giuridicamente tutelato, a conoscere immediatamente ed integralmente i documenti del progetto preferito, inclusi i profili tecnico-economici, secondo il precedente Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8236 del 2023.
Nel merito, il Comune ha violato il dictum dell’ordinanza, sia quanto all’an sia quanto al quid dell’oscuramento, senza addurre alcuna motivazione. L’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 consente l’esclusione dell’accesso solo in presenza di motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente.
L’oscuramento è ammesso per la sussistenza di segreti tecnici e commerciali, in conseguenza di una richiesta dell’operatore adeguatamente motivata e comprovata (Consiglio di Stato, sez. II, n. 8231 del 2025). Non basta l’affermazione che i documenti attengano al know how: occorre una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e connotata da segretezza oggettiva. In difetto, la trasparenza prevale (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2384 del 2025). Il Collegio richiama anche la giurisprudenza europea sulla necessità di una dimostrazione effettiva della natura riservata delle informazioni.
Nel caso concreto non risulta che la controinteressata abbia formulato una richiesta motivata e comprovata, tale da fondare una motivazione per relationem della secretazione. Il ricorso in ottemperanza è pertanto accolto: è dichiarata la nullità della nota comunale e ordinata l’integrale ostensione entro trenta giorni. Per l’inerzia è nominato Commissario ad acta il Prefetto di Piacenza. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune e sono compensate verso la controinteressata.
Nota della Redazione
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