Impugnabilità del PAI e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13371 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano assistenziale individuale (PAI) è redatto sulla base del verbale dell’Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD) della ASL, che accerta e valuta lo stato di salute del soggetto e pondera le conseguenti esigenze assistenziali, fornendo all’Amministrazione indicazioni vincolanti ai fini della redazione del PAI stesso. Il verbale dell’UVMD costituisce atto presupposto rispetto al PAI ed è, come tale, immediatamente impugnabile. Ne consegue che il ricorso avverso il primo PAI è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente non abbia impugnato né il verbale dell’UVMD né il successivo PAI che ha riesaminato la sua situazione: in sede di riesercizio del potere, l’Amministrazione resterebbe comunque vincolata alle statuizioni contenute in tali atti, con la conseguenza che l’annullamento del PAI originario non produrrebbe alcuna utilità concreta.
Il Fatto
Il ricorrente, affetto da una condizione di fragilità, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il Piano assistenziale individuale (PAI) adottato il 23.01.2024 dalla ASL e dal Consorzio intercomunale dei servizi e interventi sociali, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Consorzio interessato, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente non aveva impugnato né il verbale dell’UVMD della ASL dell’11.01.2024, che aveva ponderato i bisogni assistenziali, né il successivo PAI del 17.10.2024. Il Comune e la Regione non si erano costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione di improcedibilità, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il PAI è atto conseguente e dipendente dal verbale dell’UVMD, il quale accerta e valuta lo stato di salute del soggetto e fornisce all’Amministrazione indicazioni vincolanti per la redazione del piano assistenziale. Il verbale dell’UVMD, pertanto, è atto presupposto e come tale immediatamente lesivo e immediatamente impugnabile, ancorché prodromico rispetto al PAI.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva impugnato il verbale dell’UVMD dell’11.01.2024, né il successivo PAI del 17.10.2024, con cui l’Amministrazione aveva riesaminato la sua situazione, come accertata nel precedente PAI del 23.01.2024 oggetto di gravame. Il Collegio ha quindi concluso che il ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall’annullamento del primo PAI: in sede di riesercizio del potere, l’Amministrazione sarebbe comunque vincolata alle statuizioni del verbale dell’UVMD e del PAI successivo, atti ormai inoppugnati e inoppugnabili.
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente tra le parti le spese di lite in ragione della complessità delle questioni esaminate. La pronuncia conferma la necessità di impugnare tempestivamente l’atto presupposto e gli eventuali atti sopravvenuti che riesaminano la situazione del ricorrente, al fine di preservare l’interesse alla decisione.
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Nota della Redazione
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