Errore di fatto nell’esame di avvocato annulla la non ammissione per travisamento (TAR Emilia-Romagna n. 1316 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio negativo espresso dalla Commissione esaminatrice all’esito della valutazione di una prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato è illegittimo per eccesso di potere per travisamento dei fatti quando risulti macroscopicamente difforme dal contenuto oggettivo dell’elaborato, come nel caso in cui la Commissione affermi che il candidato abbia formulato un unico motivo di appello privo di corrispondenza con le conclusioni, mentre l’atto giudiziario risulta articolato in plurimi motivi, distintamente rubricati e sviluppati secondo un ordine gradato. In tale evenienza, senza che il giudice amministrativo possa sostituire il proprio apprezzamento a quello tecnico-discrezionale riservato all’Amministrazione, si impone l’annullamento dell’esclusione e il riesame della prova da parte della stessa Sottocommissione in diversa composizione o di altra Sottocommissione, con ammissione con riserva del candidato al prosieguo delle prove.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui era stato dichiarato non ammesso alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2025/2026, a seguito del voto di 13 riportato nella prova scritta di diritto penale, consistente nella redazione di un atto di appello avverso una sentenza di condanna per lesioni personali volontarie.
La Sottocommissione aveva motivato il giudizio negativo rilevando una “totale carenza di specificità dei motivi d’appello” e una “carenza di corrispondenza argomentativa fra l’unico motivo di appello esposto dal candidato e le specifiche conclusioni dallo stesso rassegnate”. Il candidato deduceva che l’elaborato conteneva invece tre distinti motivi di appello, formulati in via principale, subordinata e ulteriormente subordinata, con conseguenti e autonome richieste.
La Motivazione della Corte
Il TAR, definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha preliminarmente escluso ogni possibilità di ingerenza del giudice amministrativo nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione concernenti i criteri di giudizio quali correttezza, chiarezza e completezza dell’elaborato.
Il Collegio ha tuttavia rilevato che, dal raffronto diretto tra il contenuto dell’elaborato e la motivazione del giudizio negativo, l’organo valutatore era incorso in un evidente errore di fatto, avendo attribuito allo scritto contenuti palesemente diversi da quelli realmente presenti. In particolare, risultava per tabulas errata l’affermazione secondo cui il candidato avrebbe sviluppato un unico motivo di appello: l’elaborato era invece articolato in tre motivi, espressamente rubricati e numerati, secondo un ordine gradato che ricalcava la struttura tipica dell’atto di appello.
Sulla scorta di tale riscontro obiettivo, il Tribunale ha ritenuto che l’errore di fatto inficiasse la tenuta del giudizio di non ammissione, in quanto fondato su un presupposto fattuale non veritiero. Fermo restando che il giudizio complessivo di sufficienza o insufficienza dell’elaborato resta riservato ai competenti organi tecnici, l’annullamento dell’atto di esclusione si imponeva per garantire un nuovo esame della prova che superasse il travisamento riscontrato.
Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento dell’esclusione, obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la prova scritta affidandone l’esecuzione ad altra Sottocommissione o alla stessa in diversa composizione e ammissione con riserva del candidato al prosieguo delle prove di esame. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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