Disabilità gravissima e requisiti: rileva la dipendenza vitale nelle 24 ore (TAR Sicilia n. 2268 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 3 del d.m. 26 settembre 2016, cui rinvia l’art. 1, comma 1, l.r. Sicilia n. 4/2017, è disabile gravissimo chi versi in una o più delle condizioni ivi elencate. Tra esse rileva, alla lett. i), ogni persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. Il giudizio dell’organo sanitario che neghi tali requisiti è annullato quando la verificazione disposta dal giudice ne accerti il possesso. Il diritto all’assegno di cura, previa adozione del formale provvedimento di riconoscimento, decorre dal 91° giorno dalla presentazione della domanda, secondo l’art. 1 del d.P.R.S. n. 532/2017.
Il Fatto
La ricorrente, quale procuratore generale di una persona affetta da grave patologia, ha impugnato la nota con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha rigettato l’istanza di accesso al beneficio economico previsto dalla l.r. n. 4/2017 per le persone con disabilità gravissima. Il diniego si fondava sulla valutazione dell’organo sanitario, che aveva escluso il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 26 settembre 2016.
La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina ministeriale e regionale e l’eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti, rappresentando che l’interessato versava nella condizione di dipendenza totale, con punteggio pari a 9 nella scala EDSS. Il Tribunale ha disposto una verificazione sulle condizioni di salute, incaricando l’UVM del Distretto sanitario di Messina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sulla verifica dei requisiti previsti dall’art. 3 del d.m. 26 settembre 2016, richiamato dall’art. 1 della l.r. n. 4/2017. La norma regionale non introduce una nozione autonoma di disabilità gravissima, ma rinvia integralmente alle condizioni elencate nella fonte statale.
Dalla relazione di verificazione è emerso che l’interessato, oltre a presentare un punteggio di 9 nella scala EDSS, versa nelle condizioni di cui alla lett. i) dell’art. 3: dipendenza vitale con necessità di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Poiché la disposizione considera disabili gravissimi coloro che versino in una o più delle condizioni elencate, il Tribunale ha ritenuto provato il possesso dei requisiti. Ne è derivato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della nota impugnata.
Quanto agli effetti conformativi, il Collegio ha richiamato l’art. 1 del d.P.R.S. n. 532/2017, secondo cui il beneficio è erogato dopo la conclusione del procedimento di valutazione di ogni singola istanza, da definirsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il diritto alla prestazione, previa adozione del provvedimento che formalmente riconosca la condizione, decorre quindi dal 91° giorno dalla presentazione dell’istanza.
Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario, unitamente al compenso del verificatore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.