Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’aggiudicazione non impugnata (TAR Lombardia n. 111 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la reiezione della domanda cautelare, l’aggiudicazione sia intervenuta e non risulti impugnata, essendo ormai consolidata la situazione giuridica di vantaggio del controinteressato e divenuto inutile il conseguimento della riedizione della procedura. Nella specie, la parte ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito. Sul piano sostanziale, in sede cautelare si è ritenuto che il rischio connesso alla velocità delle operazioni sulla piattaforma telematica ricada sul concorrente, non integrando un malfunzionamento dell’applicazione la sola lentezza di caricamento dei documenti.

Il Fatto

Il Comune di Brescia ha indetto una procedura aperta, ex art. 71 del Dlgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo polo scolastico e community hub, nell’ambito di una strategia di sviluppo urbano sostenibile cofinanziata dalla Regione con i fondi del PR FESR 2021-2027. La società ricorrente ha partecipato alla gara gestita su una piattaforma telematica di negoziazione.

Il disciplinare di gara fissava il termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 18 marzo 2025 e precisava che la Piattaforma non accetta offerte oltre tale orario. Con note del RUP del 18, 20 marzo e 2 aprile 2025, l’offerta è stata dichiarata tardiva e la ricorrente esclusa, perché le operazioni di accesso alla funzione di presentazione dell’offerta erano state effettuate alle 12:04. La ricorrente ha impugnato l’esclusione, gli atti della procedura e la legge di gara, chiedendo in subordine il risarcimento per equivalente. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione. Questo TAR, con ordinanza n. 166 del 12 maggio 2025, ha respinto la domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Dopo la pronuncia cautelare, il Comune ha aggiudicato l’appalto al raggruppamento collocatosi al primo posto in graduatoria con determinazione del 13 giugno 2025. Tale provvedimento non risulta impugnato. Con memoria depositata il 9 luglio 2025, la ricorrente ha affermato di non avere più interesse a una decisione di merito. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il percorso argomentativo del TAR si è interamente concentrato in sede cautelare. Il Collegio ha anzitutto condiviso il principio secondo cui il disciplinare di gara non può schermare la stazione appaltante dal rischio di dover rispondere del malfunzionamento della piattaforma telematica. I concorrenti devono essere tutelati in forma specifica mediante una procedura sostitutiva, parimenti informatica, basata sull’immediato riconoscimento dell’errore nella procedura principale. Si tratta di una particolare tipologia di soccorso istruttorio, che per essere efficace deve essere preventivamente portata a conoscenza dei concorrenti e concludersi prima che la gara proceda con l’apertura delle offerte regolarmente pervenute, così da garantire l’anonimato e la parità di trattamento.

Nel caso concreto, il Collegio ha però distinto tra funzionamento della piattaforma e velocità delle operazioni effettuate sulla stessa. Un’applicazione deve considerarsi funzionante anche quando le singole operazioni non siano istantanee, almeno nei casi in cui il caricamento abbia ad oggetto documenti pesanti. Un tempo operativo di alcuni secondi, o anche di qualche minuto, può essere tollerato, tenendo conto che la velocità di caricamento è condizionata anche dalla qualità della connessione privata. In questi limiti, il rischio di ritardi rispetto a una scadenza tassativa resta a carico dei concorrenti.

Esaminando il log della procedura, non sono emersi malfunzionamenti della piattaforma: nessuna operazione risulta bloccata dall’applicazione e l’unica disconnessione registrata, seguita da nuova autenticazione, ha sottratto un intervallo molto ridotto. Il problema è stato individuato nel ritardo con cui è iniziato il caricamento della busta economica, avvenuto soltanto alle 11:58:44, a fronte di quattro documenti da caricare. Attivandosi così tardi, la ricorrente ha accettato il rischio di non concludere l’invio entro le ore 12:00. Il modesto sforamento non consente la rimessione in termini, rimedio incompatibile con la precisione delle registrazioni sulla piattaforma telematica.

Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della particolarità della vicenda e della prevalente concentrazione della stessa nella sede cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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