Inquadramento ex SIN in AGEA: natura atto macroorganizzazione e non applicabilità art. 2112 c.c. (TAR Lazio n. 13496 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui un’agenzia pubblica dispone l’inquadramento nei propri ruoli del personale proveniente da una società incorporata, a seguito di procedura selettiva prevista da norma di legge, costituisce atto di macroorganizzazione, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa. La fattispecie di incorporazione ex lege di una società in house è regolata dalla normativa speciale di cui all’art. 9-quater del decreto-legge n. 63/2024, convertito dalla legge n. 101/2024, che deroga alla disciplina comune del trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 cod. civ. La Relazione tecnica allegata alla legge di conversione è priva di contenuto precettivo, avendo natura meramente istruttoria. L’inquadramento nelle aree previste dalla tabella di comparazione approvata con decreto interministeriale determina la perdita delle voci retributive collegate alle mansioni precedentemente svolte, salvo il meccanismo compensativo del differenziale retributivo.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti di una società in house poi incorporata nell’Agenzia, impugnavano la delibera con cui il Direttore dell’AGEA aveva disposto il loro inquadramento nei ruoli dell’Agenzia. L’atto contestato rideterminava i criteri di calcolo del trattamento economico, fondamentale e accessorio, escludendo l’indennità di funzione per i quadri, operando una riparametrazione delle retribuzioni per il diverso orario di lavoro e non riconoscendo gli incrementi maturati nelle more del trasferimento.
I ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 2112 cod. civ., deducendo la continuità del rapporto di lavoro per effetto dell’incorporazione, e censuravano la delibera per eccesso di potere, sostenendo che i criteri economici sarebbero stati già fissati dalla Relazione tecnica allegata alla legge di conversione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione amministrativa, riconoscendo nella delibera impugnata un atto di macroorganizzazione. L’insediamento del personale proveniente dalla società incorporata determina una modifica collettiva degli organici, producendo effetti durevoli sull’assetto degli uffici e sulla redistribuzione di compiti e funzioni.
Nel merito, la Corte ha respinto il primo motivo, affermando che la Relazione tecnica allegata alla legge di conversione è priva di efficacia precettiva: il documento ha natura esclusivamente istruttoria, finalizzato a illustrare al Parlamento le esigenze di costo dell’operazione. La tabella in essa contenuta non può pertanto costituire il parametro per determinare il trattamento fondamentale spettante ai lavoratori transitati.
La Corte ha inoltre rilevato che la delibera gravata costituisce l’atto conclusivo di una fattispecie procedimentale complessa. Il titolo dell’inquadramento risiede nel decreto interministeriale che ha definito la tabella di comparazione, atto non impugnato e ormai consolidato. La partecipazione alla selezione pubblica ha comportato accettazione delle condizioni di inquadramento, con conseguente inammissibilità delle censure rivolte contro i presupposti liberamente accettati.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2112 cod. civ., il TAR ha escluso l’applicabilità della disciplina codicistica alla fattispecie. L’incorporazione ex lege è regolata dalla norma speciale di cui all’art. 9-quater del decreto-legge n. 63/2024, che ha natura derogatoria rispetto alla disciplina comune. La selezione pubblica prevista dalla legge ha valore costitutivo del rapporto di impiego con l’Agenzia; la tesi dei ricorrenti, che avrebbe privato di rilevanza causale tale selezione, si sarebbe posta in contrasto con l’art. 97 Cost. quanto all’accesso ai ruoli pubblici.
Quanto alle ulteriori censure, la Corte ha ritenuto infondata la pretesa di conservazione dell’indennità di funzione: venuto meno il presupposto soggettivo per l’inquadramento nell’area dei Funzionari, tale emolumento, riconducibile al trattamento accessorio, non può essere conservato. Ha inoltre respinto la doglianza sul mancato inquadramento nell’area delle Elevate Professionalità, dirimente essendo la mancata impugnazione della tabella di comparazione. La riparametrazione retributiva conseguente al passaggio dall’orario di quaranta a trentasei ore settimanali è stata ritenuta conforme al principio sinallagmatico, con la compensazione garantita dal meccanismo del differenziale retributivo previsto dal comma 12 dell’art. 9-quater.
Nota della Redazione
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