Disapplicazione dell’art. 41-bis per il recupero degli aiuti di Stato (Cass. civ. Sez. V n. 15006 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato interno, il giudice nazionale deve dare esecuzione agli obblighi unionali di neutralizzazione del beneficio, disapplicando la disciplina interna che impone l’unitarietà dell’accertamento fiscale. L’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, che consente l’accertamento parziale solo su elementi ulteriori o sopravvenuti, non può quindi impedire il recupero frazionato dell’aiuto. La necessità di ottemperare alla decisione della Commissione europea prevale sulla tutela della certezza del diritto, sul legittimo affidamento del beneficiario e sull’eventuale impossibilità di esecuzione. Il recupero resta legittimo purché l’amministrazione raggiunga l’obiettivo imposto dall’art. 289 TFUE.
Il Fatto
La vicenda riguarda un contribuente attinto da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006. L’ufficio aveva contestato il superamento della soglia “de minimis” rilevante ai fini dell’agevolazione IRAP fruita in base alla legge regionale siciliana n. 21/2003, che esentava dall’imposta la parte di base imponibile eccedente la media del triennio 2001-2003.
In precedenza l’amministrazione aveva già emesso un altro avviso sulla stessa vicenda, con recupero non integrale ma limitato al differenziale tra la soglia di 100 mila euro e l’importo effettivamente fruito. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, aveva confermato l’annullamento del secondo avviso, ritenendo che non fossero stati allegati elementi o fatti sopravvenuti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo: la violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bis e 43 d.P.R. n. 600/1973. Secondo l’Agenzia, in presenza di un mero accertamento parziale restava intatta la possibilità di rivalutare gli stessi elementi per recuperare aiuti di Stato.
La Corte richiama innanzitutto il principio consolidato secondo cui l’accertamento parziale presuppone ulteriori elementi, ricavabili da attività istruttorie o segnalazioni. Resta estranea al sistema l’ipotesi di un ripensamento dell’ufficio sugli stessi elementi già considerati, in contrasto con le esigenze di difesa del contribuente. In tal senso depone il precedente delle Sezioni Unite n. 27788 del 2020.
Il Collegio verifica poi se il recupero di aiuti di Stato imponga una soluzione diversa. La Commissione europea, con decisione del 14 agosto 2015, aveva stabilito che le misure in questione costituiscono aiuti incompatibili con il mercato interno ove non rientrino nei limiti “de minimis”, ordinandone il recupero ai sensi dell’art. 288 TFUE. La soglia de minimis non è una franchigia, ma una soglia di rilevanza: superata la quale l’impresa non può beneficiare dell’aiuto.
La Corte ricorda come l’efficacia diretta delle norme unionali si estenda alle decisioni della Commissione che dichiarino l’incompatibilità o ordinino la restituzione, comportando l’invalidità o inefficacia degli atti in forza dei quali l’aiuto è stato erogato (Cass. n. 35984 del 2021; Cass. n. 22318 del 2010). Il beneficiario di un aiuto non notificato non può opporre il legittimo affidamento, tanto più che la stessa norma istitutiva richiama i limiti unionali.
Non sussistono ostacoli attinenti alla certezza del diritto: la giurisprudenza unionale (Causa C-119/05 Lucchini) esclude che sentenze esecutive nazionali precludano il recupero. Nel caso concreto il processo è ancora in corso e l’anno d’imposta considerato rientra nel decennio. Il divieto interno di accertamenti frazionati non può quindi ostacolare il recupero, dovendosi disapplicare la norma interna e dare prevalenza alla disciplina unionale, come già affermato da Cass. n. 25633 del 2023, Cass. n. 36772 del 2022 e Cass. n. 20173 del 2022.
Il ricorso è dunque accolto, con disapplicazione dell’art. 41-bis e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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