L’accertamento può essere motivato per relationem al PVC già noto (Cass. civ. Sez. 5 n. 8395 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’avviso di accertamento motivato per relationem al processo verbale di constatazione già notificato al contribuente: l’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel testo vigente ratione temporis, non impone l’allegazione dei documenti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza. Il principio di non contestazione, operante anche prima della novella di cui all’art. 45, legge n. 69/2009, obbliga il giudice tributario d’appello a ritenere non bisognosa di prova la circostanza del rinvio al PVC, risultante dagli atti difensivi della parte e non specificamente contestata. La sua omissione integra error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., rilevabile anche per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente, se fondata sui fatti come dedotti dalle parti.
Il Fatto
All’esito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con metodo induttivo nei confronti di un contribuente, esercente in via di fatto attività di organizzazione di viaggi turistici, determinando d’ufficio il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari per l’anno 2003, con riprese a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. Gli accertatori contestavano l’irregolare svolgimento dell’attività da parte di soggetto privo di partita IVA e di autorizzazione regionale, la mancata istituzione dei registri contabili e l’omessa presentazione delle dichiarazioni.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Messina, che respingeva il ricorso. La CGT di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, con sentenza n. 49/2024, accoglieva invece l’appello della parte privata, annullando l’atto per difetto assoluto di motivazione. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, al quale resisteva con controricorso l’erede del contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, articolato in due profili: la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per ultrapetizione e mancata applicazione del principio di non contestazione, e la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per non aver considerato la legittimità della motivazione per relationem. Viene preliminarmente chiarito che l’Amministrazione non fonda l’impugnazione sulla presenza di un foglio aggiunto nell’originale dell’atto, ma esclusivamente sulla violazione delle norme processuali e sulla disciplina della motivazione.
Il primo profilo è infondato: dagli atti emerge che l’appello del contribuente mirava a ottenere la riforma della sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva escluso la nullità per difetto di motivazione. Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione, pronunciando oltre i limiti delle pretese fatte valere (cfr. Cass. n. 16850/2024, Cass. n. 797/2025, Cass. n. 11514/2025, Cass. n. 31860/2025).
Sono invece fondati gli altri profili. La Corte rammenta la costante giurisprudenza per cui è legittimo l’avviso motivato per relationem al PVC già notificato: l’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, nella versione vigente ratione temporis, non si applica agli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale conoscenza (cfr. Cass. n. 407/2015, Cass. n. 5183/2018, Cass. n. 22510/2019, Cass. n. 19381/2020). Dall’esame degli atti dei gradi di merito, cui la Corte può accedere direttamente, risulta che il contribuente non aveva mai contestato che l’avviso contenesse un esplicito rinvio al PVC, di cui aveva anzi citato e trascritto passi nel ricorso introduttivo.
In difetto di specifica contestazione, i giudici regionali avrebbero dovuto ritenere la circostanza non bisognosa di prova (cfr. Sezioni Unite n. 761/2002, Cass. n. 1540/2007, Cass. n. 25136/2009). Il principio di non contestazione, pur non applicandosi ratione temporis il nuovo testo dell’art. 115, primo comma, c.p.c., era già operante come regola generale derivante dall’onere di cui all’art. 167, primo comma, c.p.c.; nel giudizio di impugnazione dell’atto tributario è il contribuente a rivestire la qualità di convenuto in senso sostanziale (cfr. Cass. n. 21889/2017, Cass. n. 27562/2018, Cass. n. 15168/2020). L’omessa considerazione integra l’error in procedendo, potendo la Corte accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella prospettata (cfr. Cass. n. 3437/2014).
Viene infine dichiarato inammissibile il preteso vizio di nullità dell’atto per mancanza di alcune pagine, fatto valere per la prima volta in sede di legittimità dall’erede del contribuente, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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