Cartella di pagamento motivata per relationem agli estremi dell’avviso di rettifica (Cass. civ. Sez. V n. 16812 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, la cartella di pagamento che segue a un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto, ai sensi dell’art. 12, terzo comma, del d.P.R. n. 602/1973. Il contribuente è posto in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto contenuto nell’atto impositivo, già a lui noto. Non integra vizio di motivazione la mancata indicazione, nella cartella, del fatto che le somme siano state dapprima versate dal contribuente e poi erroneamente rimborsate dall’agente della riscossione, trattandosi di circostanze dal medesimo già conosciute.

Il Fatto

La società contribuente proponeva ricorso avverso due cartelle di pagamento concernenti il recupero di IVA all’importazione relativa all’anno 2009. Le cartelle erano state emesse a seguito di un erroneo rimborso dell’IVA oggetto di due avvisi di rettifica divenuti definitivi per effetto di altrettante sentenze depositate nel 2013.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando il difetto di motivazione delle iscrizioni a ruolo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, confermando che le cartelle non richiamavano i tratti essenziali della pretesa, pur in presenza di un giudicato. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dall’art. 12, terzo comma, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 32/2001, secondo cui nel ruolo devono essere indicati il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa, con divieto di iscrizione in difetto di tali indicazioni.

Da tale disciplina la Corte trae il principio per cui la cartella di pagamento che fa seguito a un atto impositivo regolarmente notificato è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Il contribuente, infatti, è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa in virtù di quanto indicato nell’atto impositivo, che egli già conosce: si tratta di motivazione per relationem.

Nel caso concreto non è contestato, ed è anzi accertato dalla sentenza impugnata, che le cartelle contengano gli estremi degli avvisi di rettifica regolarmente notificati al contribuente. Non può dunque ritenersi il difetto di motivazione degli atti impugnati.

Quanto alla circostanza che le somme fossero state dapprima versate dal contribuente, a seguito della definitività dell’atto impositivo, e poi erroneamente rimborsate dall’agente della riscossione, la Corte esclude che essa debba necessariamente essere evidenziata nella cartella. Il titolo della pretesa resta costituito dagli avvisi di rettifica, non definiti in ragione del rimborso. Inoltre pagamento e rimborso sono circostanze già pienamente a conoscenza della società contribuente, che non può dolersi del loro mancato inserimento nella motivazione dell’atto di riscossione.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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