Esclusiva agente derogabile e clienti direzionali nel contratto di agenzia (Cass. civ. Sez. II n. 15005 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 cod. civ. costituisce elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia, sicché può essere derogato dalle parti con clausola espressa o con tacita manifestazione di volontà desumibile dal comportamento tenuto in fase di stipulazione e durante l’esecuzione del rapporto. La clausola che riserva alla preponente la trattazione diretta dei cd. clienti direzionali non integra una condizione meramente potestativa e non è nulla per indeterminatezza quando l’interpretazione complessiva del contratto, condotta anche alla stregua del comportamento successivo dei contraenti ex art. 1362, secondo comma, cod. civ., consenta di ricondurre tale categoria a soggetti omogenei a quelli espressamente elencati. L’azione di arricchimento senza causa è preclusa dalla clausola di sussidiarietà dell’art. 2042 cod. civ. ove la domanda contrattuale sia stata rigettata per insufficienza di prove e non per difetto del titolo. Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile in caso di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
Una società di agenzia ha convenuto in giudizio la preponente dinanzi al Tribunale di Brescia, deducendo il recesso senza giusta causa e chiedendo l’accertamento della nullità parziale delle clausole della lettera di incarico relative ai clienti direzionali e all’onere dello star del credere, oltre al pagamento di provvigioni, indennità e risarcimento del danno.
Il Tribunale ha accolto solo in minima parte la domanda; la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il gravame. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo la violazione dell’art. 1743 cod. civ., l’erronea interpretazione delle clausole negoziali, la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il motivo sulla presunta nullità della clausola relativa ai clienti direzionali. La ricorrente invocava il principio per cui è nulla, ai sensi dell’art. 1356 cod. civ., la clausola che attribuisca alla preponente un potere assolutamente arbitrario di sottrarre clienti all’agente, svuotando di contenuto il diritto alla provvigione (richiamata Cass. n. 4504 del 20.05.1997).
Il Collegio rileva però che i giudici di merito hanno offerto una lettura della clausola che valorizza la connessione con le altre categorie espressamente elencate — società di ristorazione collettiva ed enti pubblici — riconducendo i clienti direzionali a soggetti omogenei a quelli, e non a una categoria aggiuntiva rimessa al mero arbitrio. Tale esegesi risulta rafforzata dal comportamento successivo dei contraenti, coerente con il disposto dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ..
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’esclusiva è elemento naturale del contratto di agenzia, derogabile anche tacitamente o indirettamente purché in modo chiaro e univoco (Cass. n. 6093/1991, Cass. n. 5920/2002, Cass. n. 17063/2011, Cass. n. 21073/2007). Poiché l’interpretazione del giudice di merito non è implausibile e non risulta specificamente attinta da una critica fondata sull’erronea applicazione delle norme di ermeneutica, la censura è disattesa.
Quanto all’arricchimento senza causa, il motivo è inammissibile: la domanda contrattuale è stata rigettata per insufficienza di prove e non per difetto del titolo, con conseguente preclusione derivante dalla sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ. (richiamate Cass. Sez. Un. n. 33954/2023, Cass. n. 14944/2022, Cass. n. 11682/2018).
Sui motivi relativi al supero delle provvigioni e al recesso, la Corte rileva che, in ipotesi di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è precluso dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.. Viene richiamato il principio delle Cass. Sez. Un. n. 3086/2022 sui poteri acquisitivi del consulente, ma il motivo difetta di specificità, non indicando il documento acquisito né la prova scritta dell’accordo modificativo. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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