Discarico dell’agente contabile e irregolarità formale del conto partecipazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 109 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’avviso contrario espresso dal pubblico ministero entro il termine perentorio di trenta giorni preclude il discarico presidenziale e impone l’iscrizione a ruolo del conto. Il decreto di discarico adottato nonostante l’avviso ostativo è illegittimo e va revocato, poiché il modello procedimentale dell’art. 146, commi 2 e 3, c.g.c. non contempla un discarico con avvertimenti o indicazioni all’agente contabile. Quanto al merito, la rappresentazione delle partecipazioni azionarie al valore nominale, anziché al valore patrimoniale netto, integra una irregolarità formale del conto; essa non impedisce il discarico ove l’operato dell’agente sia connotato da errore scusabile, per la sopravvenuta certezza giuridica del criterio del patrimonio netto. L’omessa indicazione di partecipazioni non azionarie è rilievo inconferente, spettando all’ente organizzare le modalità di presentazione del conto.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dal conto giudiziale reso da un agente contabile quale consegnatario dei titoli azionari posseduti da un ente locale per l’esercizio 2019, depositato nel 2020. Il magistrato relatore, all’esito dei controlli, propose il discarico, rilevando che il conto chiudeva in pareggio e risultava regolare.
Il Presidente della Sezione trasmise la relazione al pubblico ministero ai sensi dell’art. 146, comma 2, c.g.c. Il requirente espresse avviso ostativo, rilevando che il conto indicava solo le partecipazioni azionarie e al valore nominale, anziché al valore attuale. Dopo una seconda relazione di discarico non condivisa dalla Procura, il Presidente dispose comunque il discarico; su istanza del pubblico ministero il decreto fu revocato e il conto iscritto a ruolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la questione procedimentale, resa necessaria dalla revoca del decreto di discarico. Dal raffronto tra la previsione astratta e quanto accaduto in concreto emerge che il pubblico ministero aveva espresso l’avviso contrario entro il termine perentorio di trenta giorni. Ne conseguiva la necessità dell’iscrizione a ruolo.
Il Collegio esamina la natura giuridica del decreto di discarico emesso in assenza di una previsione legislativa che lo consenta in presenza di avviso sfavorevole. Ritiene che, dopo il parere contrario della Procura, occorra procedere con il giudizio e che l’unico strumento per ricondurre la procedura nei binari delineati dal legislatore sia la revoca del provvedimento difforme, seguita dall’iscrizione a ruolo.
Passando al merito, la Sezione ritiene inconferente il primo rilievo della Procura sull’incompletezza del conto. Spetta all’organizzazione interna dell’ente stabilire le modalità di presentazione del conto, che può essere riferito ai titoli azionari, a un singolo titolo o a titoli e partecipazioni; ciò che rileva è la presentazione di un conto, dal cui ingresso presso la Sezione comincia il giudizio.
Quanto al secondo rilievo, la Sezione non si discosta dal proprio precedente orientamento e ritiene che il conto redatto con il metodo del patrimonio netto possa essere discaricato, in coerenza con i principi di chiarezza e sinteticità richiamati dall’art. 5 c.g.c. Pur potendosi qualificare irregolare l’operato dell’agente, esso è connotato da errore scusabile, poiché solo dal 2022, e poi dal settembre 2023 con l’integrazione della circolare della Sezione, si è avuta certezza giuridica del criterio applicabile. Il conto è quindi dichiarato irregolare, con discarico dell’agente senza addebiti di responsabilità.
Le spese sono compensate. La Sezione applica l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come integrato dalla Corte cost. n. 77 del 2018, ravvisando nella assoluta novità della questione e nell’errore scusabile gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
Nota della Redazione
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