Responsabilità dirigenziale per liquidazioni di appalti superiori agli affidamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 215 del 06.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente regionale che, con propri atti di liquidazione, dispone il pagamento a favore delle imprese di somme superiori a quelle derivanti dagli affidamenti originari, in assenza dei documenti della contabilità dei lavori pubblici idonei a giustificare i maggiori esborsi, risponde del danno erariale corrispondente all’aggravio di spesa non giustificato. Ai fini dell’art. 21 d.l. n. 76/2020, per i fatti commessi a partire dal 16.7.2020 la responsabilità amministrativa è limitata ai casi di danno dolosamente voluto, da intendersi comprensivo del dolo eventuale, quale accettazione del rischio di un pregiudizio finanziario per l’amministrazione. Il c.d. danno da tangente resta assorbito nel danno patrimoniale correlato alle liquidazioni ingiustificate. Il danno da disservizio, di natura patrimoniale, va quantificato equitativamente e in misura proporzionata all’effettiva compromissione dell’attività amministrativa.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato un dirigente della Regione Puglia chiedendone la condanna al risarcimento di complessivi 769.021,11 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il convenuto aveva retto, in periodi successivi, articolazioni regionali competenti in materia di provveditorato, strategia e protezione civile.

L’istruttoria contabile, avviata sulla scorta di indagini di polizia giudiziaria, contestava tre poste di danno: il danno da tangente, il danno da disservizio e il danno patrimoniale, in relazione ad appalti di lavori e forniture affidati, nel triennio 2019-2021, a società riconducibili a due imprenditori. Il requirente invocava il dolo quale elemento psicologico della responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il danno patrimoniale, per il suo maggior ammontare. Rileva una costante: per tutti gli affidamenti mancano documenti basilari della contabilità dei lavori pubblici, quali gli stati di avanzamento e i certificati di pagamento, il collaudo e il certificato di regolare esecuzione, richiamati solo genericamente nelle determine dirigenziali, quando menzionati. Tali atti non sono stati reperiti nemmeno dopo le perquisizioni disposte dall’autorità giudiziaria penale.

La liquidazione di somme superiori a quelle derivanti dagli atti di aggiudicazione, in difetto di documentazione giustificativa, integra quindi un aggravio di spesa non giustificato e dannoso per la Regione. Il Collegio quantifica la posta in 459.169,20 euro, in relazione a cinque appalti.

Sul piano soggettivo, la Sezione applica l’art. 21 d.l. n. 76/2020: per i fatti commessi dal 16.7.2020 la responsabilità è limitata al dolo. Interpretando la norma alla luce delle peculiarità del processo contabile, il Collegio ritiene che la condotta dolosamente voluta comprenda il dolo diretto e quello eventuale, inteso come accettazione del rischio di causare l’evento lesivo. Nel caso concreto, il dirigente, liquidando importi esorbitanti rispetto alle obbligazioni perfezionate, ha manifestato la cosciente volontà di determinare, con alto grado di probabilità, un indebito aggravio di spesa a carico dell’amministrazione.

Il danno da tangente è ritenuto assorbito nel danno patrimoniale, poiché le dazioni si correlano alle liquidazioni ingiustificate. Quanto al danno da disservizio, il Collegio ne conferma la configurabilità, ma ridetermina equitativamente la quantificazione proposta dalla Procura, pari al 70% degli oneri del rapporto di impiego, ritenendola sproporzionata: la misura è fissata al 15% della retribuzione del biennio 2020-2021, per 41.819,31 euro, già rivalutati. Ne deriva la condanna al pagamento complessivo di 500.988,51 euro, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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