Improcedibile l’appello contabile se l’appellante non compare alla nuova udienza (Corte dei Conti Sez. II App. n. 290 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile d’appello, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una nuova udienza, comunicata dalla segreteria. Se l’appellante non compare nemmeno alla nuova udienza, l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. La dichiarazione di improcedibilità consegue automaticamente alla duplice mancata comparizione, senza necessità di istanza di parte, e produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Sul piano sostanziale, la questione dell’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 resta assorbita dalla definizione processuale del gravame.
Il Fatto
Il ricorrente, già Primo Maresciallo dell’Esercito, cessato dal servizio nel 2015 con pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata con il sistema misto, aveva chiesto alla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia la riliquidazione del trattamento in godimento mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, richiamando la sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/2021/QM, secondo cui l’aliquota del 44% non si applica ai militari con anzianità inferiore a quindici anni alla data del 31 dicembre 1995. Proposto appello, la parte non si è presentata né alla prima udienza di discussione né a quella successiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello affronta la questione in termini esclusivamente processuali, in forza dell’art. 196 c.g.c., che prevede il meccanismo del rinvio in caso di mancata comparizione dell’appellante alla udienza di discussione. La norma stabilisce che il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante.
Alla nuova udienza il giudice rileva che l’appellante non è comparso neppure in occasione della trattazione così rinviata. La comunicazione dell’ordinanza di rinvio risulta essere stata effettuata dalla Segreteria con messaggio di posta elettronica certificata, pervenuto al difensore.
Da qui la conseguenza prevista dalla stessa disposizione: se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile. La Corte sottolinea che la dichiarazione opera anche d’ufficio, senza necessità di eccezione della controparte e neppure della sua costituzione in giudizio, essendo l’appellato INPS rimasto non costituito.
La motivazione si esaurisce quindi nel riscontro dei due presupposti della fattispecie: la mancata comparizione alla prima udienza e la mancata comparizione alla successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 196 c.g.c. Il giudizio di appello, passato in decisione, viene definito con la declaratoria di improcedibilità del gravame.
Nulla è disposto per le spese, in ragione della mancata costituzione dell’appellato. La declaratoria comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con definitiva conferma del rigetto della domanda di riliquidazione.
Nota della Redazione
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