Discarico dell’agente contabile e irregolarità non imputabili al tesoriere (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 34 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata sottoscrizione del rendiconto da parte dell’istituto tesoriere non integra irregolarità rilevante ai fini del discarico quando la riferibilità del conto all’agente contabile risulti certa da atti o comportamenti successivi. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno sulla gestione, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., è imputabile all’amministrazione e non all’agente contabile. Sussistendo i presupposti dell’art. 147, comma 3, lettera b), c.g.c., il conto di ultima gestione comprendente partite di precedenti gestioni è approvato con discarico dell’agente e accertamento delle rimanenze finali.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto della gestione di tesoreria reso dall’istituto bancario che aveva svolto il ruolo di tesoriere comunale di ultima gestione presso un ente locale, per un periodo compreso nella prima metà del 2019 e depositato nel luglio 2020. Il conto includeva partite riferibili a precedenti gestioni del medesimo agente, segnatamente la giacenza del fondo di cassa, e si collocava in un contesto di passaggio di gestione tra il tesoriere uscente e quello subentrante.
Il magistrato istruttore, con relazione depositata il 30 settembre 2024, aveva segnalato profili di irregolarità formale, per la mancata sottoscrizione del conto, e la mancanza della relazione dell’organo di controllo interno, chiedendo la sottoposizione del conto a giudizio. L’agente contabile si costituiva e depositava documentazione, associandosi alle conclusioni del Pubblico Ministero, che aveva chiesto la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della sussistenza dei presupposti del giudizio, richiamando l’art. 147, comma 3, lettera b), c.g.c., che impone la fissazione dell’udienza per i conti relativi all’ultima gestione degli agenti contabili quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti. Tale adempimento risponde a una finalità sostanziale: la presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse dell’amministrazione e in quello dello stesso agente, che si libera dalle responsabilità connesse alla gestione conclusa.
Nel merito, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per il discarico ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, c.g.c., non ravvisando irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Assume rilievo, in senso favorevole, l’esistenza di un idoneo verbale di passaggio di consegne in favore del consegnatario subentrante, redatto nel rispetto delle previsioni dell’art. 26 d.P.R. n. 254/2002. L’o-
Nota della Redazione
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