Rito abbreviato contabile: pagamento e condanna alle spese di giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 56 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., la sentenza che definisce il giudizio non è una pronuncia di rito, ma di merito: essa presuppone la valutazione del giudice sulla fondatezza delle ragioni dell’organo requirente e sulla responsabilità del convenuto. Accertato il tempestivo e regolare versamento della somma agevolata determinata con decreto, il collegio definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La statuizione sulle spese è rimessa a una valutazione discrezionale che tiene conto dello stato del giudizio, della congruità della somma, del comportamento processuale del convenuto e della sua virtuale soccombenza, con la conseguenza che il convenuto ammesso al rito speciale può essere condannato al pagamento delle spese.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha esercitato azione di responsabilità amministrativa nei confronti di due funzionari di una società a partecipazione pubblica, all’epoca addetti a un ufficio della direzione generale, per un danno patrimoniale diretto di oltre 546.000 euro e per un danno da disservizio. La vicenda origina da una segnalazione aziendale e da una delega istruttoria alla Guardia di Finanza. Secondo la prospettazione accusatoria, mediante accesso abusivo al sistema applicativo dell’ufficio sarebbero stati creati ordini di acquisto fittizi e attestazioni di regolare esecuzione di contratti mai posti in essere, con liquidazione di trentadue fatture per forniture mai erogate negli anni 2016-2018.

Per gli stessi fatti era stato definito un procedimento penale con sentenza ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile, e i convenuti erano stati licenziati per giusta causa. Uno dei due convenuti ha chiesto di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato, proponendo il pagamento di una somma agevolata.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla disciplina dell’art. 130 c.g.c., che configura il rito abbreviato come alternativo a quello ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e con lo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario. La richiesta va presentata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, previo parere concorde del pubblico ministero, e il convenuto può definirsi mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Il collegio, con decreto in camera di consiglio, delibera sulla richiesta motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il versamento, stabilendo poi l’udienza camerale nella quale accertare l’avvenuto tempestivo e regolare versamento. Il comma 8 prevede che il collegio definisca il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese; il comma 9 qualifica la sentenza di primo grado come non impugnabile.

Nel caso concreto, l’ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto, come comprovato dalla documentazione depositata. Sussistono dunque i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.

Sul regolamento delle spese il collegio osserva che la statuizione deve essere oggetto di valutazione discrezionale, tenendo conto dello stato del giudizio in cui è proposta l’istanza, della congruità della somma, del comportamento processuale del convenuto, anche successivo alla determinazione della somma, quale l’immediato versamento, e della virtuale soccombenza. Il rito abbreviato, concepito a fini deflattivi, non esita in una pronuncia di rito ma di merito, che presuppone la valutazione sulla fondatezza delle ragioni dell’organo requirente e sulla responsabilità per gli illeciti ascritti, nella specie emergente dagli elementi probatori con sufficiente evidenza. Ne deriva la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate con separata nota in calce alla sentenza, e la dichiarazione che nulla è più dovuto dallo stesso per la fattispecie di responsabilità amministrativa contestata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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