Discarico del conto del cassiere sanitario senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 88 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il Collegio può disporre il discarico del contabile sulla base della relazione del magistrato designato, quando questi abbia motivatamente rappresentato la rispondenza del conto ai requisiti di forma e contenuto richiesti dall’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. e tale rispondenza sia stata già verificata per conti analoghi. La verifica analitica non costituisce un passaggio indefettibile del giudizio quando il decreto presidenziale non la imponga più e l’attività istruttoria debba essere destinata ad altre figure di agenti contabili. Il discarico presuppone in ogni caso la condivisione della prospettazione del giudice designato e l’assenza di condizioni ostative.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato designato all’esame del conto, ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont., ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, proponendo il discarico.

La questione che il Collegio è chiamato a risolvere non attiene alla gestione contabile in sé, ma alla necessità o meno di sottoporre il conto a una specifica attività di revisione prima di pronunciare il discarico, una volta che la rispondenza ai requisiti di legge sia già stata accertata per conti dello stesso tipo.

La Motivazione della Corte

Il giudice designato ha richiamato il principio per cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. Su questa base, con pregresse sentenze-ordinanze, la Corte aveva formulato una serie di indicazioni per la corretta predisposizione dei conti di cassieri ed economi dei vari Comprensori sanitari.

La relazione osserva poi che, per i conti nuovamente depositati in esito a tali pronunce, l’attività di revisione ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. La verifica di tale rispondenza non risulta però più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, cod. giust. cont. per l’anno 2025.

Da qui la considerazione del giudice designato: alla luce di quel decreto e della prioritaria esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, l’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili mal si concilia con la prosecuzione di un’analitica verifica. Non si rinvengono, inoltre, plausibili ragioni per non reputare che la già accertata rispondenza alle indicazioni connoti anche il conto in esame.

Il Collegio ha ritenuto condivisibile la prospettazione del giudice designato e relatore, affermando che non sussistono condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto. La Corte ha quindi disposto il discarico dell’agente contabile per l’esercizio considerato, senza luogo a pronuncia sulle spese. Il percorso argomentativo riposa sulla condivisione della relazione e sull’assenza di elementi che impongano una verifica ulteriore, non su un autonomo accertamento analitico della gestione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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