Discarico dell’agente contabile e regolarità della gestione delle partecipazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 204 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico dell’agente contabile consegnatario di azioni presuppone l’accertamento della regolarità della gestione, desumibile dalla sottoscrizione del conto, dal visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, dal provvedimento di parifica e dalla corrispondenza della consistenza dei titoli con le scritture contabili dell’ente. La circostanza che le quote di partecipazione siano rappresentate con il modello previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni e che il loro valore, per quantità e importo, resti invariato tra l’inizio e la fine dell’esercizio esclude di per sé l’addebito. In assenza di irregolarità sul piano della gestione, il Collegio dichiara la regolarità della gestione e il discarico, restando la questione dell’astratta configurabilità dell’obbligo di resa superata dalla rituale presentazione del conto.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio 2020 dall’agente contabile che, in qualità di legale rappresentante di un ateneo, operava come consegnatario di azioni relativamente a una quota di partecipazione detenuta in una società consortile per azioni.

Il magistrato istruttore, con la relazione, aveva prospettato l’inammissibilità del conto, escludendo che le quote di partecipazione a società a struttura privatistica rientrassero tra i beni in custodia assoggettati a conto giudiziale. Con sentenza-ordinanza n. 62/2024 il conto era stato dichiarato procedibile, con rimessione degli atti per l’istruttoria. All’esito, il magistrato depositava relazione conclusiva proponendo il discarico, con adesione del Pubblico Ministero in udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fonda la propria decisione sull’esame della documentazione prodotta a corredo del conto. Da essa risulta la sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile, il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario e il provvedimento di parifica. Questi elementi attestano la ritualità formale della resa.

Quanto al profilo sostanziale, la gestione era stata rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al d.P.R. n. 194/1996, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni. Nella colonna descrittiva dei titoli risultava indicata la tipologia delle quote, con la relativa consistenza al 1° gennaio 2020, sia per quantità sia per valore, rimasta invariata al 31 dicembre 2020.

La Corte valorizza inoltre l’approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, del piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, adottato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 e delle disposizioni correttive del d.lgs. n. 100/2017. Da tale atto emergeva che l’ente aveva già deciso la dismissione della quota, mediante recesso o cessione, e che aveva ribadito l’intenzione di non partecipare alla ricapitalizzazione, richiedendo la messa in liquidazione della società, senza però conseguire l’uscita per inerzia degli organi societari.

Assume rilievo, infine, la delibera con cui il Consiglio di amministrazione ha ratificato e convalidato la funzione di agente contabile svolta e ha dato atto dell’attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della corrispondenza delle partecipazioni con le scritture contabili dell’ente. Su queste basi il Collegio esclude irregolarità sul piano della gestione e addebito, e dichiara la regolarità della gestione con discarico dell’agente contabile, nulla disponendo per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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