Rigetto della questione di costituzionalità sulla riduzione della perequazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 274 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo più elevato, introdotta dall’art. 1, commi 309 e 310, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, non viola i parametri costituzionali evocati, poiché la perequazione automatica costituisce strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti a fronte delle spinte inflazionistiche, ma non impone un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella dell’art. 36, primo comma, Cost. La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione concreta del quantum di tutela di volta in volta necessario, alla luce delle risorse disponibili. Non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, purché la scelta contraria superi uno scrutinio di non irragionevolezza, calato nel contesto giuridico e fattuale di riferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo Inps, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione della pensione senza l’applicazione della riduzione della rivalutazione automatica per gli anni 2022, 2023 e 2024, prevista dall’art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197 del 2022.
Secondo il ricorrente, la normativa non avrebbe rispettato i principi costituzionali declinati negli artt. 3, 36, 38 e 136 Cost., determinando un sacrificio patrimoniale non temporaneo ma permanente. L’Inps ha contestato l’eccezione di costituzionalità, richiamando le statuizioni contenute nell’ordinanza n. 22 del 2003 e nelle sentenze n. 241 del 2012 e n. 116 del 2013. La discussione, prevista per l’udienza del 24.1.2025, è stata rinviata al 23.5.2025 in attesa della pronuncia della Corte costituzionale su analoga vicenda.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, la Corte costituzionale n. 19 del 14.2.2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalle ordinanze della Corte dei conti della Toscana e della Campania. Il giudice contabile rileva che tale pronuncia esaurisce e assorbe ogni ulteriore profilo di legittimità costituzionale sollevato dal ricorrente.
La Consulta ha ricordato che la perequazione automatica è strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia dell’art. 38, secondo comma, Cost. e quella dell’art. 36, primo comma, Cost. La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore, alla luce delle risorse effettivamente disponibili.
Il giudice contabile sottolinea che il modulo di raffreddamento in esame risulta meno severo di altri già scrutinati, salvaguardando l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo quelle di importo pari a quattro volte il trattamento minimo Inps. Il meccanismo segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione.
Quanto all’asserito effetto di trascinamento, la Corte osserva che il principio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti, né la mancata perequazione per un solo anno incide di per sé sull’adeguatezza della pensione. A maggior ragione i parametri risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione.
Il giudice contabile non ritiene sussistenti ragioni per sottoporre la questione al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE, anche alla luce della richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dal ricorrente. Il ricorso è pertanto rigettato in considerazione della corretta applicazione della normativa da parte dell’Inps. Le spese di lite sono compensate, stante la novità della questione e la sussistenza di contrasti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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