Estinzione del processo per rinuncia agli atti e natura non definitiva del (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 154 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del ricorrente, intervenuta dopo la costituzione delle controparti e accettata dall’amministrazione resistente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c., per il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio. In tale ipotesi il giudice non pronuncia sul merito e non liquida le spese. La pronuncia di estinzione si riferisce alla sola posizione del rinunciante, mentre il processo prosegue, con separata ordinanza, nei confronti degli altri ricorrenti. L’eccepita inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento pensionistico provvisorio, per asserita violazione dell’art. 62 del r.d. n. 1214/1934, resta assorbita rispetto alla definizione parziale.
Il Fatto
Tre militari già appartenenti alla Marina militare, titolari di trattamento pensionistico provvisorio liquidato con il sistema retributivo e con anzianità contributiva al 31.12.1995 superiore a diciotto anni, hanno adito la Corte dei conti chiedendo l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, commi 1 e 2, nel calcolo della pensione, con riconoscimento dell’aliquota di base del 44% nella quota A retributiva sino al 31.12.1995.
Nel corso del giudizio uno dei ricorrenti ha rinunciato agli atti con nota del 26 marzo 2026, mentre il legale degli altri due ha chiesto un rinvio in attesa del provvedimento pensionistico definitivo richiesto al Ministero della Difesa. L’INPS ha eccepito l’improcedibilità per mancanza di domanda di riliquidazione, il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per la natura provvisoria del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico esamina anzitutto la rinuncia agli atti trasmessa dal ricorrente, valutandone gli effetti processuali alla luce dell’art. 110 c.g.c. La rinuncia, intervenuta dopo la chiamata in giudizio delle controparti, è stata accettata espressamente dall’INPS in udienza.
Da tale accettazione deriva il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il giudicante dichiara pertanto l’estinzione del processo nei confronti del rinunciante, con la conseguente impossibilità di esaminare nel merito la domanda di applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 quanto alla sua posizione.
La decisione non si estende agli altri due ricorrenti. Per costoro il processo prosegue, in ragione della richiesta di rinvio formulata dal difensore e delle istanze rivolte al Ministero della Difesa non ancora evase. Con separata ordinanza viene disposta la fissazione di una nuova udienza di discussione.
Quanto al trattamento delle spese, la Corte non provvede: non vi è luogo a pronuncia sulle spese e nulla è disposto per le spese di giustizio. Le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità, sollevate dalle controparti, non vengono affrontate nel merito, risultando assorbite dalla definizione parziale del giudizio.
La sentenza si limita dunque a definire la sola posizione del rinunciante, lasciando integralmente impregiudicata ogni questione sostanziale relativa al calcolo pensionistico secondo il sistema retributivo e all’applicazione della disciplina invocata dai ricorrenti rimasti in causa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.