Giudizio di conto improcedibile per difetto di legittimazione del sindaco di società (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 263 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione regionale determina il venir meno della relativa legittimazione passiva nel giudizio di conto. La qualifica di agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del rendiconto; i componenti del collegio sindacale, per conflitto di interesse, non hanno la disponibilità delle partecipazioni sociali e non possono essere considerati agenti contabili neppure di fatto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione passiva, restando impregiudicata la regolarità della gestione, che dovrà essere rendicontata dal soggetto titolare dell’effettivo maneggio.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria è investita del giudizio sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, reso da un soggetto che aveva rivestito la carica di componente del collegio sindacale di una società a partecipazione della Regione Calabria, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione regionale.
Il magistrato istruttore, con apposita relazione, propone al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione, segnalando la mancata sottoscrizione del conto, le medesime criticità sul decreto di parifica e l’assenza della qualifica di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza di discussione, la difesa dell’agente si riporta alla memoria depositata e il Pubblico Ministero conclude per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto che il conto giudiziale non risulta di fatto sottoscritto, difettando così il requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico attraverso la spendita del nome. Manca, inoltre, un valido atto di parifica: solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., e la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture rappresenta un elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale.
Il nucleo del ragionamento riguarda però la qualifica soggettiva del convenuto. La legge della Regione Calabria n. 22/2007 individuava come agenti contabili i soggetti nominati o designati dalla Regione quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale, assoggettandoli alla giurisdizione contabile. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte chiarisce che la norma regionale qualificava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni, anzi portatori di un conflitto di interesse in quanto componenti di organi di controllo. Essa confliggeva con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del rendiconto e, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio.
Venuta meno la norma attributiva, non può più affermarsi la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né la si può recuperare in via di fatto, mancando il maneggio richiesto. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva ad causam.
La declaratoria non definisce la regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2018. L’amministrazione regionale è tenuta ad acquisire il conto e a provvedere alla sua parificazione, ferme le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la natura officiosa del giudizio, la fondatezza su questioni pregiudiziali e la mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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