Interdipendenza delle infermità e pensione privilegiata militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 520 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’interdipendenza tra infermità, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, presuppone una relazione eziopatogenetica tra le menomazioni, per cui l’esistenza di una abbia contribuito, favorito o aggravato l’insorgenza, l’evoluzione o la gravità dell’altra, anche su organi o apparati differenti. Non è sufficiente la semplice comorbilità, ossia il concorrere di più patologie nello stesso soggetto. Il giudice, in presenza di un parere tecnico coerente e motivato, non è vincolato alle diverse conclusioni della CMO e può respingere la richiesta di rinnovazione della consulenza quando le conclusioni peritali siano fondate sulla documentazione in atti e immuni da vizi logici.
Il Fatto
Il ricorrente, già riconosciuto affetto da esiti di trauma cranico e trauma distorsivo rachide cervicale con oscillazione in Romberg dipendenti da causa di servizio e ascritti alla settima categoria, chiedeva il riconoscimento dell’interdipendenza con tale infermità di altre due patologie: un disturbo distimico ansioso somatoforme di natura reattiva e una minima protrusione discale C5 e C6.
Il Ministero della difesa aveva respinto l’istanza con decreto n. 926 del 4 marzo 2013, recependo il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Il ricorrente contestava il difetto di istruttoria e la motivazione del parere, sostenendo che le patologie riguardavano lo stesso distretto anatomico. La Sezione disponeva consulenza tecnica d’ufficio al Collegio medico legale.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale riguarda i criteri di accertamento dell’interdipendenza delle infermità ai fini della pensione privilegiata. Il Collegio medico legale ha definito l’istituto come la relazione eziopatogenetica tra due o più menomazioni, tale da rendere non indipendenti le singole conseguenze patologiche, escludendo che possa identificarsi con la comorbilità.
Con riferimento al disturbo psichico, la consulenza ha evidenziato l’impossibilità di oggettivare la storia clinica, l’assenza di danno neurologico organico diretto e la mancanza di documentazione radiologica nel periodo tra il trauma del 1999 e la prima valutazione del 2002. Ha qualificato il disturbo come manifestazione reattivo-adattativa, legata a fattori di vulnerabilità individuale, e non correlabile eziopatogeneticamente al trauma.
Quanto alla protrusione discale, il consulente ha ritenuto il quadro più correttamente riconducibile a fenomeni degenerativo-dismetabolici, mancando qualsiasi riferimento al suo andamento nel periodo considerato. Ha pertanto escluso il soddisfacimento dei criteri cronologico, modale e della continuità fenomenologica.
Il giudice ha ritenuto le conclusioni del consulente integralmente condivisibili, coerenti con la documentazione medica, fondate sugli accertamenti svolti in sede peritale e immuni da vizi logici. Ha quindi respinto la richiesta di rinnovazione della CTU e, in assenza del requisito dell’interdipendenza, il ricorso.
Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità della fattispecie e della presenza di pareri medici contrastanti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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