Discarico del conto giudiziale sul presupposto della rispondenza alle pregresse indicazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 102 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato anche senza un’analitica revisione del conto, quando il decreto presidenziale adottato per l’anno di riferimento non imponga più quella verifica e risulti già accertata, per conti analoghi, la rispondenza del rendiconto alle indicazioni formulate dalla Corte. Il principio di idoneità del conto a rappresentare i risultati della gestione, richiesto dall’art. 140, comma 2, c.g.c., va verificato in modo proporzionato all’esigenza di destinare l’attività istruttoria alle altre figure di agenti contabili. La rimessione al Collegio ex artt. 145 e 147 c.g.c. consente di valorizzare la relazione del giudice designato quando la sua prospettazione sia condivisibile e sostenuta da conclusioni conformi del Pubblico Ministero. Il criterio, di natura processuale, non esonera dall’accertamento della regolarità del conto, ma ne gradua l’intensità in ragione del quadro organizzativo e delle pregresse verifiche.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto sul rendiconto reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’esercizio finanziario 2014. Il conto, iscritto al registro di segreteria, è stato esaminato dal magistrato designato, che lo ha rimesso al Collegio con apposita relazione ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c.

Nella relazione il giudice designato ha proposto il discarico, rilevando che la Corte aveva già formulato, con pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti dei cassieri ed economi. Per i conti depositati in esito a tali pronunce la revisione aveva costantemente confermato la rispondenza alle indicazioni. Poiché quella verifica non risulta più richiesta dal decreto presidenziale per l’anno 2025, il giudice ha ritenuto non necessario sottoporre il conto a specifica revisione. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che il conto giudiziale deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, come prescrive l’art. 140, comma 2, c.g.c. Su questa base sono state emanate, nel tempo, le indicazioni destinate ai cassieri e agli economi dei diversi Comprensori sanitari.

Il giudice designato ha osservato che, per i conti ripresentati in esito a quelle pronunce, l’attività di revisione ha sempre riscontrato la rispondenza alle indicazioni, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Questo dato empirico assume rilievo nel ragionamento del Collegio.

Ha poi rilevato che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale adottato per il 2025 ex art. 145, comma 2, c.g.c. Il venir meno della specifica previsione istruttoria incide sulla necessità di ripetere l’analitica verifica nel singolo giudizio.

Il Collegio condivide la scelta di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, valorizzando il corretto impiego delle esigue risorse a disposizione. Non si rinvengono, pertanto, plausibili ragioni per non reputare che la rispondenza già accertata connoti anche il conto in epigrafe.

Ne consegue il discarico dell’agente contabile per l’esercizio considerato, senza che si renda necessaria una specifica revisione, e la non luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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