(Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 15 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione delle risorse del PNRR, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti, valutando comparativamente costi, modi e tempi. Nell’ambito dell’investimento per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento, la Corte sottolinea che il raggiungimento dei target non può limitarsi alla materiale esecuzione delle opere, ma deve essere provato dall’effettiva operatività degli impianti e dal concreto risparmio energetico conseguito, in ottemperanza ai principi di effettività del risultato e di efficacia dell’azione amministrativa. L’amministrazione è tenuta a un monitoraggio stringente sul rispetto del cronoprogramma, anche al fine di rendicontare sulle risorse spese e su quelle liberate a seguito di rinunce e revoche.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo ha svolto un’indagine sullo stato di attuazione, al 31 dicembre 2025, dell’investimento PNRR M2-C3-3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”, finanziato con 200 milioni di euro. La misura, finalizzata all’efficientamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, era stata attuata tramite sovvenzione diretta a seguito di procedura valutativa, con l’approvazione di due successive graduatorie di progetti ammessi a finanziamento. Il controllo ha fatto seguito a precedenti deliberazioni della stessa Sezione e ha preso in esame le relazioni del soggetto gestore, la corrispondenza con il Ministero competente e le risultanze del sistema informativo ReGiS.
La Motivazione della Corte
La Corte ha verificato che, alla data di riferimento, risultavano attivi 30 progetti, con un totale di risorse ammesse pari a circa 127,8 milioni di euro e erogazioni effettuate per circa 22,3 milioni di euro. È emerso un avanzamento fisico delle opere pari al 37,1% del totale, con la realizzazione di circa 34 km di rete, e un avanzamento finanziario delle spese sostenute pari al 19,2% dei costi di investimento totali. La Corte ha rilevato che, per un numero significativo di progetti, sussistono criticità tali da metterne a rischio il completamento e che l’applicazione rigorosa del principio DNSH aveva già comportato l’esclusione di alcuni progetti, poi finanziati con altre risorse.
Nel corso del 2025, a seguito della sesta revisione tecnica del PNRR, il target della misura è stato ridefinito, portando l’obiettivo di risparmio di energia fossile primaria da 20 a 30 ktep. Il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori è stato differito al 31 agosto 2026, con la presentazione delle modifiche progettuali entro il 31 marzo 2026 e della rendicontazione finale entro il 30 ottobre 2026. La Corte ha preso atto dell’avvio di un monitoraggio rafforzato da parte dell’amministrazione, ma ha raccomandato un controllo sempre più stringente per assicurare il rispetto del nuovo cronoprogramma.
Nelle sue conclusioni, la Corte ha evidenziato come lo stato di avanzamento fisico di una buona parte dei lavori faccia temere il mancato rispetto, da parte di alcuni beneficiari, anche del nuovo termine. Ha quindi invitato l’amministrazione a rendicontare sulle risorse spese e su quelle liberate a seguito di revoche e rinunce, e a effettuare controlli materiali, anche a campione, sull’effettivo stato di attuazione della misura. Infine, ha sottolineato la necessità di adottare strumenti idonei a valutare, a lavori ultimati, non solo l’esecuzione materiale ma anche l’effettiva operatività degli impianti e il concreto risparmio energetico conseguito, in linea con i principi di effettività e di efficacia dell’azione amministrativa.
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Nota della Redazione
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