Procura speciale generica su foglio separato: ricorso inammissibile e insanabile (TAR Lombardia n. 1808 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura speciale redatta su supporto cartaceo e depositata, in copia informatica, unitamente al ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura apposta in calce al ricorso. Il difetto degli elementi identificativi della controversia è inammissibilità rilevabile d’ufficio e non sanabile ex art. 39 cod. proc. amm. e art. 182, secondo comma, cod. pen. nonché non scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. A seguito della pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso: per i ricorsi notificati dopo tale data non è più ammessa la regolarizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, riferisce di aver prestato servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di contratti a termine per diversi anni scolastici. Con sentenza n. 3624/2023 del 6 novembre 2023 il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando l’Amministrazione a provvedere.
Non essendo intervenuta esecuzione spontanea, l’interessato ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito resistendo. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. L’assenza del difensore alla camera di consiglio non impone l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’avviso è necessario solo se il rilievo emerge dopo il passaggio in decisione.
Nel merito, la procura risultava rilasciata su documento analogico separato, notificato in copia informatica in allegato alla PEC. Essa non indicava il TAR competente, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l’esecuzione, né la parte resistente, né la data di rilascio. Difetta quindi dei requisiti della procura speciale richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.
Il Collegio esclude che tale procuri possa valere come apposta in calce. L’eccezione, ammessa quando la procura è materialmente congiunta al ricorso cartaceo, non si estende all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La congiunzione fisica tra documento informatico e analogico non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.
La Corte non condivide quindi l’orientamento che riteneva valida la procura digitalizzata, richiamato in senso opposto. Il vizio non è sanabile: la disciplina qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità, inderogabilmente presente al momento della proposizione. Non è invocabile neppure l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto di stretta interpretazione, poiché la Adunanza plenaria n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo ma confermato un indirizzo già esistente.
Il ricorso, notificato il 6 novembre 2025, è pertanto inammissibile. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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