Discarico del conto del cassiere sanitario senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 98 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del conto può pronunciare il discarico dell’agente contabile senza sottoporre il conto giudiziale a specifica revisione analitica, quando la rispondenza del conto alle indicazioni già impartite dalla Corte risulti accertata in via generale, il decreto presidenziale per l’anno di riferimento non richieda più quella verifica e l’attività istruttoria vada destinata ad altre figure di agenti contabili. Il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c. La verifica della rispondenza alle indicazioni costituisce tuttavia un passaggio non indefettibile, rimesso alla valutazione del giudice designato.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dal cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige — Comprensorio Sanitario di Bolzano per l’esercizio finanziario 2015, iscritto al registro di segreteria. Il magistrato designato all’esame, con apposita relazione, ha rimesso la questione al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., proponendo il discarico del conto.
La proposta si fonda su una ricostruzione precisa: con pregresse sentenze-ordinanze la Corte aveva impartito una serie di indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti dei cassieri ed economi dei Comprensori sanitari, in ossequio al principio per cui il conto deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione. I conti successivamente depositati erano stati riconosciuti conformi. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni orali, ha formulato richieste conformi alla relazione del giudice designato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una constatazione organizzativa: la verifica della rispondenza alle indicazioni già impartite non risulta più prevista nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025. Da qui la necessità di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, con utilizzo ottimale delle risorse disponibili.
Su questo presupposto il giudice designato ha ritenuto che la prosecuzione dell’analitica verifica mal si conciliasse con le esigenze istruttorie complessive dell’ufficio. La Corte condivide la prospettazione e ne fa propria la ratio: quando la rispondenza alle indicazioni è già stata costantemente riscontrata sui conti depositati in esito alle precedenti pronunce, non si rinvengono plausibili ragioni per escludere che la medesima conformità connoti anche il conto in esame.
Il percorso argomentativo opera così uno spostamento del baricentro: dalla verifica puntuale del singolo rendiconto alla valutazione complessiva e ragionevole della conformità, in presenza di un contesto omogeneo di conti già scrutinati. La decisione non elimina il parametro dell’art. 140, comma 2, c.g.c., ma ne ammette l’accertamento per relationem, ove il presupposto di fatto sia coerente e non contestato.
Il Collegio ritiene pertanto che non sussistano condizioni ostative a pronunciare il discarico del conto relativo all’esercizio 2015. Non è luogo a pronuncia sulle spese. La Corte dispone il discarico dell’agente contabile e manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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