Discarico del conto del cassiere senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 99 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile può essere pronunciato anche senza una specifica e analitica revisione del conto, quando la sua idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, richiesta dall’art. 140, comma 2, c.g.c., sia già stata accertata in pregresse verifiche e non emergano ragioni per ritenerne il difetto. Il giudice designato, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., può pertanto rimettere al Collegio una proposta di discarico fondata sulla constatata rispondenza del conto ai requisiti già indicati dalla Sezione, valorizzando l’esigenza di destinare le risorse istruttorie ad altre figure di agenti contabili. Il Collegio conserva il potere di verificare la condivisibilità di tale prospettazione e di pronunciarsi sul discarico.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dal cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il Comprensorio Sanitario di Bolzano, con riferimento all’esercizio finanziario 2015. Il conto è iscritto al registro di Segreteria e il magistrato designato all’esame lo ha rimesso al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c.
Nella relazione il giudice designato ha proposto il discarico, rilevando che le indicazioni fornite in passato dalla Sezione sulla corretta predisposizione dei conti dei cassieri erano state costantemente rispettate e che la verifica di tale rispondenza non risultava più richiesta dal decreto presidenziale per l’anno in corso. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi in sede di discussione orale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio per cui il conto giudiziale deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, come prescritto dall’art. 140, comma 2, c.g.c. Su questa base la Sezione aveva in precedenza emanato una serie di sentenze-ordinanze contenenti indicazioni puntuali per la predisposizione dei conti di cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari.
Il giudice relatore ha osservato che, con riferimento ai conti successivamente depositati in esito a quelle pronunce, l’attività di revisione aveva sempre riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Ha inoltre rilevato che la verifica di tale rispondenza non risultava più prevista dal decreto presidenziale adottato per l’anno 2025.
Da qui la considerazione che l’ottimale utilizzo delle risorse istruttorie disponibili mal si concilierebbe con la prosecuzione di un’analitica verifica su conti già riconosciuti conformi. Il relatore ha quindi ritenuto che la medesima rispondenza, già accertata, dovesse connotare anche il conto in esame, senza necessità di sottoporlo a specifica revisione prima del discarico.
Il Collegio ha giudicato condivisibile la prospettazione del giudice designato. Ha quindi escluso che sussistano condizioni ostative alla pronuncia di discarico del conto, accogliendo nel merito la proposta. Non è stato disposto alcun pronunciamento sulle spese.
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Nota della Redazione
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